La segnalazione in Centrale Rischi deve essere effettuata dall'Istituto di Credito non in ragione dell'insolvenza valutata ex se , ma solo dopo attenta valutazione delle ragioni dell'inadempimento. La ho stabilito l'ordinanza n. 3130 emessa dalla Corte di Cassazione Civile il 9 febbraio 2021.
Il caso all'esame della Corte
Nell'ambito di un giudizio incardinato a fronte della notifica da parte della Banca di atto di precetto per il pagamento delle rate insolute relative ad un contratto di mutuo, il debitore non si limitava ad eccepire l'avvenuta applicazione di tassi extra soglia usura e di interessi anatocistici nonchè la nullità delle clausole del contratto per indeterminatezza, ma chiedeva altresì la condanna della Banca al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi. Pur rigettando le altre contestazioni nel merito, la Corte ha ritenuto meritevoli di attenzione le eccezioni sollevate sulla illegittimità della segnalazione in centrale Rischi laddove non siano state valutate le ragioni dell'inadempimento ex ante.
La decisione della Corte
La Banca è tenuta alla segnalazione solo se la condizione del debitore emerge complessivamente come deficitaria ciò ad evitare situazioni paradossali quali la segnalazione di soggetto inadempiente per ragioni di compensazione con un controcredito, di soggetto che abbia sollevato eccezione di inadempimento ovvero abbia impugnato il contratto sottoscritto con l'Istituto per le visite del consenso.
Sull'onere della prova
Il debitore che si ritenga ingiustamente segnalato dovrà provare, applicando i criteri propri della responsabilità aquiliana, l'esistenza del danno e il nesso di causalità, ma anche la propria buona fede sussistente al momento in cui aveva sollevato l'eccezione nonché la colpa del creditore nel non aver considerato le ragioni dell'inadempimento.
In quest'ottica l'istituto, onde scongiurare spiacevoli condanne, è tenuto a dimostrare di aver coinvolto i propri organi interni e valutato che le ragioni dell'inadempimento siano state, almeno in apparenza infondate, superate o pretestuose.