Il decreto attuativo della Direttiva (UE) 2021/2167, oggetto di consultazione pubblica fino al 29 febbraio, si propone di snellire la disciplina interna relativa alla cessione e acquisizione dei crediti deteriorati intervenendo sul testo attuale del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB).
Le principali novità introdotte nel Testo Unico Bancario.
Il decreto attuativo in esame si propone in primis di introdurre nel Titolo V del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) un nuovo Capo II dedicato alle principali figure dello scenario delle cartolarizzazioni di crediti a sofferenza di origine bancaria e finanziaria.
L’art. 114. 1 comma 1 lett. c) definisce il “gestore di crediti in sofferenza” come “le società iscritte nell’albo di cui all’articolo 114.5 che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza” ovvero come quella figura giuridica che in forma imprenditoriale “gestisce” i crediti deteriorati per conto di un acquirente svolgendo “attività di gestione dei crediti”. Il decreto di attuazione definisce poi come “acquirente” la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza ovvero quel soggetto che fa dell’acquisizione di crediti il proprio business principale.
Pertanto, affinché si possa parlare di “gestore” è sufficiente lo svolgimento di “almeno una” delle attività di gestione, intese queste come recupero crediti, riscossione, gestione reclami etc che, al contempo un “gestore” potrà avvalersi di un “fornitore” per lo svolgimento di una delle attività di gestione”. Per “fornitore di servizi”, la Direttiva intende invece il “mandante” di quest’ultimo.
La Direttiva esplicita, dunque, una chiara distinzione tra “gestore” e “fornitore di servizi”, atteso che solo per il primo è previsto un regime di riserva, una procedura autorizzativa e una apposita disciplina comportamentale, essendo il secondo sostanzialmente sottratto a tali obblighi visto che è il gestore a doversi far carico del rispetto del regime di vigilanza.
L’articolazione delle figure anzidette risulta funzionale all’esplicitazione di un principio sancito dalla Direttiva da considerarsi, per come testualmente espresso, vincolante: “L’acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 per svolgere l’attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati” (art. 114. 3 comma 2 del Decreto attuativo), escludendo che un soggetto “acquirente” possa dunque gestire internamente i crediti acquistati. Questo nell’ottica di tenere ben distinti i due ruoli nello scenario finanziario e di impedire che un soggetto “acquirente” possa divenire anche “gestore”.
Si potrà pertanto desumere che le società di recupero ex 115 TULPS non potranno più acquistare e gestire/recuperare in proprio “crediti in sofferenza”, neppure ove si trasformino in “gestori” autorizzati come ormai la disciplina nazionale impone loro, dovendo necessariamente rimanere le due figure distinte sul mercato.
Infine, un nuovo capo verrà dedicato alla disciplina dell’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza. Sono inoltre previsti interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti.
Conclusioni
Si auspica che l’avvento di un nuovo testo normativo di origine comunitaria in corso di recepimento interno possa fissare dei necessari punti cardine nella disciplina sia domestica che comunitaria già molto articolata, facendo chiarezza quantomeno in tema di crediti di origine bancaria e finanziaria a beneficio degli operatori del settore e a garanzia dei soggetti tutti coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione.