Risarcimento del danno derivante da concorrenza sleale e violazione del diritto d’autore: la Corte d’Appello di Milano decuplica la condanna di Facebook

Risarcimento del danno derivante da concorrenza sleale e violazione del diritto d’autore: la Corte d’Appello di Milano decuplica la condanna di Facebook
Con la sentenza n. 9 del 5 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello di Business Competence sull'entità del risarcimento del danno derivante dalla violazione dei propri diritti sull'applicazione “ Faround ” da parte di Facebook.

 

Con sentenza n. 9/2021 pubblicata il 5 gennaio 2021, la Corte d'Appello di Milano ha ribadito, ed ampliato, la condanna di Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. e Facebook Italy Srl , in solido tra loro, al risarcimento del danno causato alla Business Competence Srl per violazione del diritto d'autore, ai sensi dell'art. 158 L. n. 633/1941, e per concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cc, riformando in dettaglio la precedente decisione del Tribunale di Milano.

La condanna deriva dalla violazione, da parte di Facebook, dei diritti depositati da Business Competence sull'app denominata “ Faround ”, pubblicata nel 2012 dopo aver ottenuto l'accesso alla piattaforma FB come sviluppatore indipendente e aver registrato nel Facebook App Center l'applicazione , inserita poi anche nell' App Store di FB. Questa applicazione, tramite procedura di geolocalizzazione, consente all'utente di individuare negozi, locali, ristoranti nelle proprie vicinanze e che potrebbero essere di suo interesse sulla base dei suoi gusti e della sua community di amici su Facebook. Tuttavia, Facebook, dopo pochi mesi dal collaudo del programma di Business Competence, annunciava il lancio di “ Nearby”, applicazione concorrente di “ Faround”  e che di fatto ne impediva la sopravvivenza economica.

Con la pronuncia in commento, dunque, la Corte d'Appello di Milano, appurata l'incontestabilità dell'accertamento della colpevolezza dell'appellante per le condotte illecite denunciate, ha ritenuto di dover procedere ad una ri-quantificazione del danno, effettuata in accoglimento delle conclusioni del CTU e tenuto conto, in particolare, delle seguenti circostanze:

- (…) il pregiudizio economico subito da parte attrice per effetto delle condotte illecite delle convenute ricomprende sia i danni correlati allo svilimento di valore dell'intangibile (Faround), sia i mancati guadagni relativi al periodo 2013-2016;

- sulla base dei dati disponibili (Investor Memorandum), è congruo, per la valutazione dei suddetti valori, l'utilizzo di un income approach, attraverso il metodo dell'attualizzazione delle royalties presunte con valore terminale a capitalizzazione perpetua;

- il metodo reddituale delle cd “royalties presunte”, che il titolare di un'app avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento della stessa (detto anche metodo del "prezzo di consenso") è, infatti, particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale; il presumibile valore di mercato di una risorsa immateriale è pertanto stimabile come somma delle royalties presunte (che l'impresa licenziataria pagherebbe, se la risorsa immateriale non fosse di sua proprietà), attualizzate, in un orizzonte temporale tendenzialmente di 3-5 anni, oltre un valore un terminale ”.

Alla luce di tali considerazioni, e comunque operando una rettifica prudenziale, e quindi una riduzione, rispetto al petitum dell'attrice, in ragione della “ giovane età di Faround e il suo modello di business promettente, ma ancora in fieri ”, la Corte ha comunque ritenuto di accogliere l'appello di Business Competence, determinando il risarcimento dovuto da Facebook nella cifra di € 3.831.000,00.

 

Avv. Riccardo Traina Chiarini

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori