La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2020, n. 2641 ha stabilito che “Un segno presente sempre nella stessa forma e sempre nello stesso punto su un numero imprecisato di modelli diversi del medesimo prodotto (nel caso di specie: pantaloni tipo jeans) può essere percepito dal consumatore, anche dal più avveduto e smaliziato, soltanto come segno distintivo, come marchio”.
La fattispecie concreta
La Levi Strauss a tutela del marchio registrato in sede comunitaria e nazionale “ad ali di gabbiano” radicava una serie di procedimenti contro altra società che offriva al pubblico un jeans che, nelle tasche posteriori, riproduceva un simbolo molto simile a quello oggetto di registrazione.
La sentenza della Corte d’Appello in commento ha confermato i provvedimenti emessi in precedenza e, da ultimo, la decisione del Tribunale che ha qualificato quale illecito di contraffazione e, al contempo, atto di concorrenza sleale, l’apposizione nelle tasche posteriori dei jeans del motivo ad “ali di gabbiano” simile a quello della Levis. In particolare, il segno contestato è caratterizzato da due archi di cerchio che si incontrano al centro della tasca. Di tali due archi di cerchio, però, nel segno utilizzato dall’appellante, uno è realizzato, proprio come nel marchio registrato dalla Levis, con una doppia impuntura e l'altro, invece, con una impuntura singola.
I principi di diritto enunciati
La Corte d’Appello ha rigettato in toto le doglianze della società appellante secondo cui il segno da sempre utilizzato nella maggior parte dei modelli dei jeans Levis non sarebbe distintivo e assurgerebbe a una funzione meramente decorativa. Difatti, ha precisato che “un segno presente sempre nella stessa forma e sempre nello stesso punto su un numero imprecisato di modelli diversi del medesimo prodotto (nel caso di specie: pantaloni tipo jeans) può essere percepito dal consumatore, anche dal più avveduto e smaliziato, soltanto come segno distintivo, come marchio”. Una decorazione, in quanto tale, compare su un singolo modello o, al più, su tutti i modelli di una sola collezione (limitata, quindi, ad una sola stagione). Se invece quest’ultima si ripete sistematicamente, senza distinzione di modelli, collezioni o stagioni commerciali, la presunta decorazione viene percepita dal pubblico soltanto come segno distintivo.
Peraltro, la Corte d’Appello ha precisato che l'unica, minima differenza tra i due segni oggetto di contestazione (presenza di un’impuntura singola, anziché doppia di uno due archi di cerchio) non è per il consumatore medio, né per l’esperto di settore, di evidenza immediata e non è suscettibile di essere immediatamente notata. Da ciò consegue che ogni tipo di indagine comparativa arriverebbe alla medesima conclusione e, cioè, alla sussistenza di una somiglianza tra i due segni tanto stretta da avvicinarsi di molto alla identità assoluta.