Con la sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024 le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno statuito che la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, verificatasi nella fase di quiescenza inter-grado e, segnatamente, nell’arco temporale intercorrente tra il conferimento della procura ad litem e la notificazione del ricorso per cassazione, non determina l’inammissibilità del relativo giudizio.
L’incidenza sul processo civile degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (id est, morte o perdita della. capacità della parte di stare in giudizio) è disciplinata, per l’ipotesi che la parte interessata dall’evento sia quella costituita a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato difensivo, in virtù della quale nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato all’altra parte il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.
Trattasi di regola finalizzata a consentire la stabilizzazione rispetto alle altre parti e al giudice della posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione: la posizione processuale stabilizzata si modificherà in caso di costituzione, nella successiva fase di impugnazione, degli eredi della parte defunta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace oppure, in alternativa, in caso di dichiarazione o di notificazione dell’evento da parte del difensore.
La regola dell’ultrattività del mandato difensivo è, tuttavia, risultata foriera di incertezze applicative con specifico riferimento al particolare caso della società cancellata dal registro delle imprese successivamente al conferimento della procura speciale al difensore finalizzata alla proposizione del ricorso per cassazione, ma antecedentemente alla notificazione del ricorso stesso.
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, chiamate a dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto che al fine della concreta operatività nella «fase di quiescenza «inter-grado» (per la precisione fra il giudizio di merito e quello di legittimità)» della regola dell’ultrattività della procura (speciale) «non si può ritenere necessario che la predetta procura sia stata anche «spesa» dal difensore officiato con la notificazione del ricorso e la costituzione del rapporto processuale, attivo, di legittimità» (sent. n. 29812/2024).
Il Supremo Collegio ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato».