Pubblicato il 12 dicembre scorso, nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, il Provvedimento di Banca d’Italia recante disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle Società Veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.
Definizione di Società Veicolo di cartolarizzazione
Il Provvedimento in parola definisce con precisione i requisiti che caratterizzano le Società Veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, comunemente conosciute come SPV (Special Purpose Vehicle). Nel documento sono delineati i requisiti che evidenziano le caratteristiche fondamentali e il ruolo specifico di tali entità, ovvero:
- Sede legale in Italia. Ciò evidenzia l’interesse specifico dell’Autorità nel regolare le attività delle SPV all’interno del contesto economico nazionale.
- Forma giuridica. Le SPV devono essere costituite come società di capitali, sia pubbliche che private. La forma giuridica può includere strutture fiduciarie o simili, a condizione che siano conformi al diritto nazionale o comunitario. Questo criterio mira, senz‘altro, a garantire una struttura legale adeguata e conforme agli standard
- Ruolo del Servicer. Le SPV devono avvalersi di un Servicer, come indicato dall’art. 2, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione 130/1999. Nello specifico, il Servicer è volto a preservare la Società Veicolo dal rischio di fallimento o di altre forme di insolvenza legate al cedente.
- Attività principali. Le SPV devono, infine, concentrare la loro attività principale su due fronti distinti. In primo luogo, devono effettuare operazioni di cartolarizzazione, isolandosi così dai rischi finanziari del cedente; in secondo luogo, sono coinvolte e/o mirano ad emettere sul mercato obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione e altri strumenti finanziari derivati. Inoltre, possono possedere e/o acquisire attività sottostanti l’emissione di tali strumenti.
Finalità statistiche e compiti di vigilanza della Banca d’Italia
Il Provvedimento attribuisce alla Banca d’Italia il compito di reperire e verificare informazioni statistiche sulle Società Veicolo di cartolarizzazione. I dati raccolti riguardano informazioni specifiche sui bilanci delle Società, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione nonché le informazioni che riguardano le cancellazioni totali o parziali delle attività cartolarizzate. Contestualmente, al fine di facilitare la tracciabilità e per creazione di un registro dettagliato delle transazioni in essere, ogni operazione di cartolarizzazione viene identificata mediante un codice univoco. La raccolta dettagliata di dati si rivela essenziale anche per la compilazione e per l’aggiornamento regolare dell’analogo registro tenuto dalla BCE a scopi statistici. La sincronizzazione tra le due istituzioni garantisce coerenza e completezza dei dati forniti agli organismi europei, assicurando affidabilità del sistema informativo.