Avv. Alessandro La Rosa
Il prossimo settembre il Parlamento Europeo si misurerà nuovamente con la proposta di direttiva sul diritto d’autore, strumento normativo con cui il legislatore -preso atto del fatto che l'evoluzione delle tecnologie digitali ha determinato l’affermarsi di nuovi modelli di business e che le piattaforme di condivisione di contenuti protetti, approfittando delle ambiguità di un corpo normativo ormai risalente (i.e. la direttiva e-commerce 2000/31/CE), hanno determinato un’ingiustificata compressione dei diritti d’autore ed un forte indebolimento dei modelli di distribuzione off-line dei contenuti- si pone l’obiettivo, tra gli altri, di costruire le basi per garantire quel level playing-field tra fornitori di servizi on-line e titolari dei diritti più volte richiamato dallo stesso legislatore europeo.
La proposta imporrebbe agli Stati Membri di assicurare agli editori una remunerazione «giusta e proporzionata» a fronte dello sfruttamento commerciale on line delle proprie opere editoriali da parte dei fornitori dei servizi digitali: si vuole quindi permettere agli editori -e, indirettamente, anche agli autori- di ottenere un giusto riconoscimento economico per lo sfruttamento commerciale del loro lavoro e dei loro investimenti, attribuendogli maggior potere contrattuale nei confronti delle “powerful platforms”. Del tutto condivisibilmente, quindi, si intenderebbero introdurre le basi normative per far sì che la ricchezza creata dagli editori e dagli autori di contenuti editoriali non resti appannaggio esclusivo di «piattaforme potenti», come avviene attualmente, ma venga “proporzionalmente” condivisa con gli stessi editori senza i quali non esisterebbero gli stessi contenuti su cui attualmente i giganti del web costruiscono fatturati miliardari.
Quanto all’articolo 13 della proposta, il fine più che condivisibile è riappianare almeno in parte le esistenti asimmetrie regolamentari tra gli intermediari del web ed i media tradizionali che, va ricordato, sono anzitutto produttori di contenuti (i broadcaster europei investono miliardi di euro l’anno per la creazione di contenuti audiovisivi). La previsione di un obbligo di licenza tra OTT e titolari dei diritti sui contenuti in ambito digitale altro non è che il tentativo del legislatore europeo di garantire basi più eque per la ridistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale (essenzialmente di tipo pubblicitario) delle opere intellettuali in un quadro, qual è quello attuale, in cui paradossalmente il distributore (cioè le piattaforme gestite dai colossi del web) ha un potere contrattuale nella determinazione dei criteri di ripartizione dei proventi ben maggiore rispetto al creatore dei contenuti.
Contrariamente a quanto veicolato in rete in modo volutamente fuorviante, il testo proposto dall’europarlamentare Axel Voss non comprime in alcun modo:
- la libertà di manifestazione del pensiero: l’art. 13 della proposta prevede espressamente che l’implementazione delle misure tecniche richieste ai gestori di servizi di condivisione di contenuti per impedire la pubblicazione di opere di terzi debbano essere “proporzionate” e tali da “garantire il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di utenti e titolari dei diritti”. E’ poi richiesto agli Stati Membri di far sì che tali piattaforme si dotino di sistemi che consentano agli utenti di rivendicare la liceità dei contenuti pubblicati, proprio per garantire l’operatività delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti autorali già previsti dalle norme vigenti.
- il diritto all’informazione: la definizione dei servizi destinatari della proposta esclude espressamente le piattaforme che si propongono come enciclopedie online e che non operano per fini commerciali: nessun pericolo quindi per Wikipedia et similia. Anche chi paventa misure di “censura generalizzata” non conosce la norma: la proposta di Voss prevedeva che i contenuti da rimuovere sarebbero esclusivamente quelli che corrispondono ad opere protette dal diritto d’autore sulla base delle informazioni fornite dai titolari dei diritti in un’ottica di reciproca collaborazione.
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