La Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha ribadito il consolidato orientamento secondo il quale non occorre alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.
Un lavoratore, costantemente impiegato per un monte ore lavorativo superiore a quello del suo contratto di lavoro part time, adiva il Tribunale di Cagliari al fine di vedere accertata la natura a tempo pieno del suo rapporto di lavoro.
Il Tribunale respingeva il ricorso con sentenza riformata dalla Corte di Appello che riteneva che il contratto per effetto del plurimo e continuativo ricorso ad un orario di lavoro supplementare determinava una novazione contrattuale riguardante la clausola oraria.
La società datrice di lavoro ha impugnato la sentenza evidenziando che il pagamento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e straordinario rivelava una volontà contraria, almeno da parte del datore di lavoro, di novare l’assetto negoziale.
La Suprema Corte con sentenza n. 4350 del 19 febbraio 2024, nel respingere il ricorso, ha richiamato il proprio orientamento per il quale una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà", atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che in presenza di un comportamento continuativo la volontà del datore di lavoro non rileva in quanto in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, risultando del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa della parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo.
Avv. Nicoletta Di Lolli