Con Circolare n. 38 del 3 aprile 2023 la Direzione Centrale dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha diffuso le indicazioni applicative sui nuovi limiti di impignorabilità di cui al novellato art. 545, comma 7, c.p.c. per il pignoramento presso terzi su emolumenti pensionistici.
Com’è noto, dal 22 settembre 2022 con l’intervento della legge n. 142/2022, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di € 1.000”.
La disciplina previgente e il novellato articolo 545, comma 7, c.p.c.
Il previgente testo del settimo comma dell’articolo 545 c.p.c. prevedeva, come limite di impignorabilità, l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
Le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti-bis (L. n. 142/2022) riguardano:
- il limite di impignorabilità delle pensioni. Ad oggi tale limite corrisponde al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
- l’assegno sociale. Nel 2023 ammonta, nella sua misura piena, ad euro 503,27 per tredici mensilità.
- Il limite minimo di impignorabilità di 1.000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla Legge.
Termini di decorrenza
Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022 in relazione ai procedimenti esecutivi pendenti, e dunque con riferimento a quei procedimenti per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di debitor debitoris, l’ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo dell’esecuzione forzata, a nulla rilevando la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato art. 543 del c.p.c.
Ne deriva che la nuova disposizione non si applica a quelle procedure esecutive definite con ordinanza di assegnazione, notificata in epoca anteriore rispetto all’entrata in vigore del nuovo limite di impignorabilità, anche qualora alla stessa ordinanza non sia stata data ancora esecuzione.