Pignoramento dello stipendio o ipoteca della casa da parte di Equitalia

Pignoramento dello stipendio o ipoteca della casa da parte di Equitalia
Il contribuente che abbia subito il pignoramento dello stipendio oppure si ritrovi con la casa ipotecata senza aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia o del previo avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa della invalidità della relativa notifica - abbia avuto conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016.

Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno statuito il seguente principio: "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992,art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (v. Cass. SS.UU. n. 19704/2015).

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