In tema di operazioni in strumenti derivati e in "warrant", l'obbligo dell'intermediario di segnalazione delle perdite che abbia subìto l'investitore nella misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, scatta, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/ 1998, in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni.
Tale valore, pur essendo originariamente determinato per contratto, subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all'investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi immediati, perché disposti dall'investitore ovvero mediati, perché frutto delle operazioni ordinate all'intermediario.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 31896 del 10.12.2018.
In particolare, con tale arresto, la Suprema Corte ha statuito che il citato art. 28 determina in capo all’intermediario un obbligo informativo ampio e mobile, concretizzandosi con riferimento non solo al capitale iniziale, ma anche con riguardo alle perdite effettive o potenziali, già subite, e con riferimento a quelle calcolate in rapporto ai versamenti o prelievi dell'investitore. In sostanza la misura delle giacenze sul conto -le quali subiscano incrementi o decrementi in ragione di "versamenti o prelievi", non solo quelli immediati ad opera del correntista (il quale prelevi o versi somme di denaro), ma anche quelli mediati da operazioni di intermediazione le quali fruttino vantaggi o perdite - comporta, per espressa previsione, una rideterminazione dei "mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni" intermediate.
Avv. Danele Franzini