Tra gli obiettivi della direttiva copyright, palesato dal legislatore europeo, vi è la volontà di disciplinare il tema dell’accesso ai contenuti, specie in un mercato come quello online che postula velocità nelle transazioni e al contempo legalità. In quest’ottica è stata incentivata la concessione di licenze su alcune tipologie di opere protette, cd. opere fuori commercio, e l’introduzione di nuovi meccanismi di accesso legale quali le licenze collettive con effetto esteso.
Il Titolo III della direttiva copyright è dedicato all’utilizzo delle cosiddette opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale.
La direttiva prevede che ciascuno SM affidi ad un organismo di gestione collettiva, che sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opera e nella tipologia di diritti oggetto della licenza, l’attività di concessione di licenze non esclusive a fini non commerciali con gli istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle raccolte di detti istituti. Dove per opera fuori commercio si intende quella non disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali, dopo che si è effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.
Agli istituti di tutela del patrimonio culturale viene concessa l’eccezione di poter mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che sia indicato il nome dell'autore e che tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.
Parallelamente il sistema di concessione di licenze con effetto esteso fa salvo il c.d. diritto di opt-out per tutti i titolari dei diritti, affinché possano escludere le loro opere dal meccanismo di concessione delle licenze.
In sede di recepimento agli Stati membri spetterà la definizione dei requisiti specifici per determinare se un'opera sia o meno fuori commercio, noché dovranno provvedere a che le informazioni circa le opere fuori commercio siano rese accessibili in modo permanente tramite un portale unico almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione del pubblico in conformità della licenza o in virtù dell'eccezione o della limitazione.
Nello specifico, si prevede che gli organismi di gestione collettiva dei diritti possano concludere contratti di licenza non esclusiva, a fini non commerciali, con gli istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio, presenti nella raccolta di detti istituti. Queste licenze possono essere stipulate indipendentemente dal fatto che i titolari dei diritti abbiano o meno conferito mandato all’organismo di gestione collettiva (c.d. licenza collettiva con effetto esteso), inoltre ove tali organismi di gestione collettiva non soddisfino determinati requisiti di rappresentatività e tutela degli interessi dei diversi titolari dei diritti sull’opera potranno essere gli Istituiti di tutela del patrimonio culturale a rendere disponibili, su siti internet non commerciali, le opere fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per fare questo necessitano di una nuova eccezione obbligatoria che dovrà essere introdotta nell’ordinamento. Inoltre, poiché spetterà agli Stati membri la definizione di requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere concessi in licenza o utilizzati in virtù dell’eccezione o limitazione in commento, particolare attenzione dovrà essere prestata in tale attività per non privare i titolari dei diritti delle loro prerogative.
Maria Letizia Bixio