Dal 16 maggio 2022 sono pienamente operativi gli obblighi di comunicazione ed iscrizione nel registro per gli operatori in valuta virtuale (il “Registro”) gestito dall’ Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (l’“OAM”).
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 (denominato “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale […]”) (il ”Decreto MEF”), ha dunque segnato una svolta importante nella produzione del quadro normativo e regolamentare in tema di valute virtuali in Italia.
L’OAM e i servizi connessi all’utilizzo di valute virtuali
Con riguardo ai servizi relativi alla valuta virtuale di cui al Decreto MEF in esame, l’OAM rappresenta il soggetto competente in via esclusiva ed autonoma alla verifica della regolarità e della completezza delle comunicazioni previste, al fine di disporre o negare l’iscrizione degli interessati nella sezione speciale del Registro entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
L’eventuale esercizio sul territorio italiano delle attività relative all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale, anche online, in assenza di iscrizione nella sezione speciale del Registro, è, dunque, considerato abusivo.
E’ doveroso evidenziare che tra i servizi relativi all’uso di valuta virtuale sarebbero compresi anche, inter alia: l’esecuzione, la ricezione, la trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, i servizi di collocamento di valute virtuali e i servizi di consulenza su valute virtuali.
I soggetti tenuti all’iscrizione al Registro
In considerazione delle definizioni contenute nel Decreto MEF, sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale del Registro:
- I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale; vale a dire “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”;
- I prestatori di servizi di portafoglio digitale e di valuta virtuale: vale a dire “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”;
Il non rispetto degli obblighi di comunicazione, anche ove si tratti di operatori già attivi, anche solo online, determina l’esercizio abusivo dell’attività, punito con una sanzione amministrativa irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
I requisiti necessari per l’iscrizione
L’iscrizione nella sezione speciale del Registro, è subordinata al ricorrere dei requisiti stabiliti dall’art. 17-bis, co. 2 del Decreto Legislativo del 13 agosto 2013, n.141; in particolare:
- per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e domicilio nel territorio della Repubblica;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
La comunicazione di cui commi 2 e 3 dell’art. 3 del Decreto MEF deve contenere informazioni relative ai dati identificativi dell’interessato, alla tipologia dei servizi prestati e alle modalità di svolgimento dei servizi stessi e può essere effettuata telematicamente utilizzando il portale dell'OAM.
Gli obblighi di comunicazione previsti dal Decreto Mef
La comunicazione di operatività presso il Registro, come già accennato, anche per gli operatori già attivi, costituisce condizione essenziale per l’esercizio legittimo dell’attività in Italia da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Secondo quanto indicato dal portale dell’OAM, alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante ed una visura camerale aggiornata.
Il Decreto Mef, inoltre, prevede che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare all'OAM per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. In particolare:
- i dati identificativi del cliente, (come riportati nell'allegato 1 del Decreto Mef), che ne costituisce parte integrante;
- i dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.
La trasmissione dei dati di cui sopra deve avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'OAM.
Le Sanzioni previste
L’OAM può sospendere o cancellare gli operatori di valute virtuali dalla sezione speciale del Registro.
In particolare, è prevista la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal Registro in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati trimestrali.
È disposta, invece, la cancellazione dal Registro qualora dovesse ricorrere uno dei seguenti motivi:
- perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati;
- inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
- cessazione dell'attività.
Avv. Gianmarco Rizzo