Opera fumettistica: quali tutele?

Opera fumettistica: quali tutele?
Non può parlarsi di plagio, o contraffazione, quando di un’opera originale fumettistica vengano riprodotti singoli motivi narrativi. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21851 del 29.7.2025.

Il caso.

Un illustratore e sceneggiatore di fumetti di ambito fantascientifico ha agito in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano al fine di veder accertata la violazione del diritto d’autore vantata su di una pluralità di elementi narrativi e figurativi contenuti nell’opera a fumetti di cui era sceneggiatore.

A seguito del rigetto in primo grado, l’attore ha proposto appello. Il gravame proposto dall’attore/appellante è stato respinto dalla Corte di Appello di Milano (sent. n. 1113/2024), osservando che il Tribunale, in modo condivisibile, aveva «concluso che le trame narrative delle opere a confronto erano differenti e che le singole contestazioni riguardavano idee largamente ricorrenti nei fumetti e nelle opere fantascientifiche in genere». La Corte di merito ha, dunque, condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui i frammenti contestati mancavano di originalità ed erano comunque inidonei, nella loro forma espressiva, ad essere tutelati.

La pronuncia della Cassazione.

La Suprema Corte, chiamata a riformare la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha ricordato, anzitutto, che «in tema di diritto d’autore la creatività dell’opera consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione. […] la nozione di opera dell'ingegno va riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscono declinazione espressiva».

Orbene, la contraffazione – che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva – ben può verificarsi anche laddove si tratti di opera fumettistica.

Tuttavia, la Cassazione – nel rigettare il ricorso proposto dall’autore – ha chiarito che «non può parlarsi di plagio, o contraffazione, quando di un’opera originale fumettistica vengano riprodotti singoli motivi narrativi». Nel caso in esame, in particolare, i frammenti contestati sono stati ritenuti privi di originalità e comunque inidonei, nella loro forma espressiva, a ricevere la tutela autorale.

Avv. Maria Eleonora Nardocci

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