Avv. Daniele Franzini
Non scatta la responsabilità della banca intermediaria che finanzia il cliente per finalità professionali e imprenditoriali, se con la provvista dell'apertura di credito vengono anche acquistati titoli rischiosi.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13265 del 16 maggio 2019, il cliente non può chiedere la declaratoria dinullità e/o di risoluzione delle relative operazioni di acquisto perché la banca non avrebbe adempiuto ai propri obblighi informativi verso l'investitore privato che finanziava.
Non può quindi trovare applicazione il Regolamento Consob 11522/1998 sulla concessione di finanziamenti agli investitori che prescrive l'indicazione di tutti i termini dell'operazione e gli obblighi di informare l'investitore dei rischi a essa connessi se sussistenti.
In linea generale, la disciplina di maggior rigore scatta però se è dimostrato il collegamento funzionale oggettivo tra finanziamento e investimento. Ciò che è stato escluso nel caso specifico, in quanto il ricorrente aveva goduto di agevolazioni creditizie e di apertura di credito per finalità del tutto diverse dall'investimento mobiliare. E aveva, inoltre, già nel proprio portafogli titoli rischiosi quanto quelli oggetto della controversia, mostrando quindi la sua condizione di "esperto", che alleggerisce l'onere informativo dell'intermediario.
Il cliente aveva chiesto la declaratoria di nullità derivata delle operazioni di acquisto e del relativo contratto di finanziamento. Ciò che gli era stato riconosciuto in primo grado con la restituzione della somma in questione e degli interessi. Ma sia in secondo grado che in sede di legittimità la situazione si è ribaltata a favore della banca, essendo stato negato che il contratto fosse nullo anche per assenza della forma scritta: infatti, in relazione al contratto di apertura di credito, collegato con quello di conto corrente, non è stata fornita la prova che fosse stato aperto con la finalità di svolgere attività di intermediazione finanziaria.
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