Nullità delle clausole anatocistiche

Nullità delle clausole anatocistiche

Il correntista può far accertare la nullità delle clausole anatocistiche sugli interessi anche prima della chiusura del conto.

La rideterminazione delle poste attive e passive consente di evitare annotazioni illegittime per il futuro e di aumentare l’affidamento concesso al correntista, il quale può far accertare la nullità delle clausole anatocistiche sugli interessi anche prima della chiusura del conto corrente. La rideterminazione immediata delle poste attive e passive consente di evitare annotazioni illegittime per il futuro e di aumentare l’affidamento bancario a lui concesso.

Queste le statuizioni rese della sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 21646/18 del 5 settembre u.s..Il correntista ha chiesto al Tribunale l’accertamento della nullità di clausole anatocistiche dei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e regolanti un rapporto di lunga durata, domandando altresì di verificare il dare e avere relativo al conto in essere con scomputo degli interessi anatocistici e di determinare la somma che lo stesso istante aveva indebitamente versato alla banca a quel titolo. Il Tribunale ha accolto la domanda ma la Corte d’appello ha poi riformato la decisione osservando che la domanda di ripetizione dell’indebito presupponeva un precedente pagamento e che alla data dell’introduzione del giudizio il rapporto di conto corrente era ancora in corso. 

La Suprema Corte, da parte sua, ha chiarito che il correntista, in una situazione quale quella in esame, contrassegnata dall’assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza e che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l’esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.

Avv. Daniele Franzini

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