Nullità degli ordini di investimento

Nullità degli ordini di investimento

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di nullità nei contratti-quadro di investimento. Con l’ordinanza interlocutoria n. 23927 del 2 ottobre scorso, la I Sezione ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla c.d. nullità selettiva dei singoli ordini di investimento.

Alle sezioni unite il compito di stabilire se la nullità del contratto quadro, eccepita dall'investitore che è l'unico titolato a farlo, si ripercuota su tutte le operazioni eseguite sulla base dell'atto negoziale viziato o sia limitata alle sole operazioni di investimento indicate dall’investitore, in un'ottica di nullità di protezione tale da consentire al cliente di annullare solo alcune operazioni. Di contro, è stata rilevata l'esigenza di scongiurare un utilizzo opportunistico della normativa da parte dell'investitore, che potrebbe portare la Corte ad affermare la possibilità per l'intermediario di opporre un'eccezione di dolo generale in tutte le ipotesi in cui il cliente, evidentemente in mala fede, proponga una nullità selettiva per le sole operazioni che abbiano avuto un esito negativo.

Per i giudici si tratta di una questione di particolare importanza, nella quale temi specifici di contrattazione finanziaria, incrociano profili più generali di diritto delle obbligazioni: regime delle nullità di protezione, sanabilità del negozio nullo, opponibilità delle eccezioni di correttezza e buona fede. La difficile ricerca di un punto di equilibrio tra le opposte esigenze in gioco, di garanzia degli investimenti fatti dai clienti e di tutela dell'intermediario, anche in relazione alla certezza dei mercati degli investimenti finanziari, ha quindi indotto i giudici a chiedere l'intervento delle Sezioni unite.

Avv. Daniele Franzini

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