
Il reato di sfruttamento di manodopera, chiarisce la Cassazione, è stato introdotto nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno del caporalato agricolo e non è suscettibile di interpretazione analogica.
La responsabile di un centro scolastico privato, indagata per il reato di sfruttamento e ed estorsione aggravata in qualità di Presidente di una cooperativa esercente attività di istruzione secondaria per avere sottoposto gli insegnanti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno impugnava il provvedimento restrittivo della libertà personale del Tribunale del riesame di Palermo.
La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 43662 del 28 novembre 2024, nell’accogliere il ricorso, ha stabilito che non può configurarsi il reato di sfruttamento di manodopera in relazione a rapporti contrattuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale.
La Suprema Corte, infatti, adotta una interpretazione restrittiva ricordando che l’art. 603 bis. c.p. è stato introdotto per contrastare il fenomeno del caporalato agricolo. La Corte di Cassazione rileva inoltre che il divieto di interpretazione analogica del testo della norma, chiaramente riferita a “manodopera”, esclude semanticamentedalla fattispecie penale le prestazioni intellettuali tanto se esercitate in forma subordinata che nella libera professione.
Avv. Nicoletta Di Lolli