Avv. Francesca Frezza
Le modalità espressive della critica travalicano i limiti di rispetto della democratica convivenza civile quando spostano una dialettica sindacale, anche aspra ma riconducibile ad una fisiologica contrapposizione tra lavoratori e datori di lavoro, su un piano di non ritorno che evoca uno scontro violento e sanguinario, fine a se stesso, senza alcun interesse ad un confronto con la controparte, annichilita nella propria dignità di contraddittore (Cassazione, 6 giugno 2018 n., 14527).
Alcuni lavoratori dipendenti di una nota azienda automobilistica inscenavano con un manichino durante una manifestazione all’uscita della fabbrica la simulazione del suicidio dell’amministratore delegato della società al quale veniva addebitata in una sorta di testamento affisso accanto al manichino la responsabilità morale di alcuni suicidi di operai e la “deportazione” di lavoratori presso lo stabilimento.
All’esito di un procedimento disciplinare i lavoratori che ricoprivano ruoli sindacali venivano licenziati.
Il Tribunale di Nola nel respingere il ricorso dei lavoratori dichiarava la legittimità del licenziamento con sentenza integralmente riformata dalla Corte distrettuale napoletana che affermava non superati i limiti formali e sostanziali di critica in presenza di una verità putativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, richiamando i limiti al diritto di satira ha affermato che la plateale inverosimiglianza dei fatti espressi in forma sarcastica, sebbene porti in genere ad escludere la loro capacità ad offendere la reputazione, non esclude ogni rilevanza all’azione posta in essere ove si violi il principio di correttezza formale che impone di escludere forme di dileggio “apertamente disonorevoli”, “volgari e infamanti” e di “deformazioni tali da suscitare disprezzo o dileggio”.
La Cassazione nell’esaminare le caratteristiche della messa in scena nelle quali si simulava un “patibolo”, un “testamento” e tute da operaio macchiate di sangue con le quali si addebitavano i suicidi dei lavoratori, ha ritenuto che la condotta eccedeva la continenza formale in quanto attribuiva all’amministratore qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli in modo da suscitare derisione e irrisione, travalicando la tutela della persona umana.
La satira a detta della Corte di legittimità riconduceva la “fisiologica contrapposizione tra lavoratori e datori di lavoro su un piano di non ritorno che evoca uno scontro violento e sanguinario, fine a se stesso, senza alcun interesse ad un confronto con la controparte annichilita nella propria dignità di contraddittore”.
La critica, seppur non subordinata all’obbligo di fedeltà comunque trova dei limiti nei principi costituzionali di tutela della dignità umana la cui violazione determina il venir meno del rapporto fiduciario.
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