Mutuo ed interessi di mora

Mutuo ed interessi di mora
Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa del disposto di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. – a mente del quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi - non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, la applicazione degli interessi di mora, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato. Lo ha stabilito il Tribunale di Como con la sentenza del 13.7.2017.
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