L’offerta di strumenti finanziari è considerata fuori sede anche se formulata presso l’ufficio del promotore

L’offerta di strumenti finanziari è considerata fuori sede anche se formulata presso l’ufficio del promotore
“Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 t.u.f., nella vigenza del Reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.

Questo il principio di diritto stabilito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 35787 del 6 dicembre 2022.

Per “offerta fuori sede” s’intende senz’altro la promozione ed il collocamento, presso il pubblico, di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’Istituto di Credito, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, alla quale non sarebbe applicabile la normativa relativa alla clausola di recesso prevista dall’art. 30 TUF.

Con l’Ordinanza in esame la Cassazione, in accoglimento della domanda avanzata da 18 risparmiatori di annullamento di contratti di investimento sottoscritti presso il domicilio degli stessi e/o presso l’Ufficio dei promotori e la contestuale richiesta di risarcimento del danno, ha chiarito che per “offerta fuori sede” si intende anche quella attuata dal promotore presso il proprio Ufficio in cui  è stato fissato l’appuntamento con l’investitore, purché tale sede non sia qualificabile come sede legale o dipendenza dell’intermediario.

Nello specifico i ricorrenti sostenevano che la sottoscrizione dei contratti d’investimento, in quanto attuata “fuori sede”, sarebbe stata sguarnita delle dovute garanzie, quali la clausola di recesso prevista dall’art. 30 TUF.

Ebbene, secondo i Giudici di Legittimità, considerare fuori sede anche l’offerta attuata dal promotore presso il proprio ufficio, trova sostegno nell’art. 30 t.u.f., quale norma primaria della disciplina in tema di intermediazione finanziaria, poiché, ai fini del recesso, rileva ogni attività di promozione e di collocamento attuata in luoghi diversi dalla sede legale o dipendenze dell’intermediario.

Avv. Michela Chinaglia

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