Il Tribunale di Torino con sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024, ha stabilito che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all’applicazione dell’art. 5 bis d.lgs 28/2010 che stabilisce l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.
Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3019/2024 ha affermato che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria determina l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.
Nella fattispecie, parte attrice si opponeva al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare oltre 33mila euro a titolo di saldo debitorio di due rapporti bancari risalenti nel tempo, eccependo la prescrizione del credito e in ogni caso la sua esistenza. La banca, dal canto suo, si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza il giudice assegnava alla creditrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5bis d.lgs. 28/2010. Successivamente, veniva dato atto che la procedura non era stata esperita e veniva, quindi, fissata la discussione orale.
All’udienza, il giudice rileva innanzitutto che “Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all’applicazione dell’art. 5-bis d.lgs. 28/2010, che stabilisce l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese”. Per cui dichiara improcedibile la domanda proposta e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo ponendo le spese “a carico di parte opposta che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l’improcedibilità”.