Secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è comunicazione al pubblico e, quindi, violazione del diritto d'autore, l' embedding di un'opera audiovisiva su un sito Web diverso da quello originariamente autorizzato alla sua pubblicazione.
Le conclusioni rese dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Maciej Szpunar nella causa C-392/19 hanno offerto allo stesso l'occasione per suggerire l'affermazione di un principio di diritto potenzialmente rivoluzionario per l'esperienza di navigazione sul Web degli utenti.
Più che per la soluzione – negativa, nell'opinione dell'Avvocato Generale – proposta alla questione pregiudiziale avanzata dalla Corte federale di giustizia tedesca, che ha domandato alla Corte “ se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l'inserimento mediante framing, nel sito Internet di un terzo, di un'opera disponibile, con il consenso del titolare dei diritti d'autore, su un sito Internet liberamente accessibile costituisca una comunicazione al pubblico di tale opera ai sensi di detta disposizione, qualora tale inserimento eluda le misure di protezione contro il framing occorre o imposto da detto titolare ”, le conclusioni dell'Avvocato Generale costituiscono motivo di interesse per quanto affermato in tema di embedding .
L'AG ha infatti ritenuto opportuno tracciare una differenziazione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista giuridico, tra framing (“ che consiste nel dividere la schermata in più parti, ognuna delle quali può presentare il contenuto di un altro sito Internet ”) ed embedding (o, per usare il linguaggio dell'AG, “ inline linking ” o “ collegamento automatico ” che “ mostra la risorsa quale elemento che è parte integrante della pagina Internet contenente tale link ”).
Se una ripubblicazione di contenuti di una pagina di un sito web condivisa attraverso la prima tecnica di collegamento ipertestuale, come accennato, viene considerata legittima (anche senza un espresso consenso da parte dell'autore che pure aveva autorizzato la prima pubblicazione dei contenuti sul sito d 'origine), così non può essere per quanto riguarda l' embedding . Ciò in considerazione del fatto, in particolare, che in tali casi “ per l'utente, non vi è quindi alcuna differenza tra un'immagine incorporata in una pagina Internet a partire dallo stesso server e quella incorporata a partire da un altro sito Internet ”.
Il che, dando continuità ai principi espressi dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza Renckhoff (del 7 agosto 2018, causa C‑161/17), secondo cui “il pubblico preso in considerazione dal titolare dei diritti d'autore al momento della messa a disposizione iniziale dell'opera “era costituito esclusivamente dagli utenti del sito Internet sul quale è avvenuta tale messa a disposizione iniziale «e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l'opera è stata ulteriormente messa in rete senza l'autorizzazione di detto titolare, o dagli altri internauti» ” porta ad affermare che “ nel caso di un collegamento automatico, il pubblico che gode dell'opera non può essere considerato in alcun modo come costituente il pubblico del sito originario dell'opera. Infatti, per il pubblico, non esiste più alcun legame con il sito originario: tutto avviene sul sito che contiene il link. È quindi il pubblico di quest'ultimo sito a beneficiari dell'opera”.
Secondo l'AG non si può presumere, pertanto, “ che il titolare dei diritti d'autore abbia preso in considerazione tale pubblico nel rilasciare la propria autorizzazione per la messa a disposizione iniziale, salvo ritorni alla costruzione del pubblico costituito da tutti gli utenti di Internet ”.
A ciò l'Avvocato Generale aggiunge anche una interessante considerazione, in ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, secondo cui poiché “ questi link «aspirano» il contenuto presente sul Web, dispensando gli utenti dalla «navigazione» tra i diversi siti Internet”, “essi contribuiscono così alla monopolizzazione del Web e alla concentrazione delle informazioni in un numero limitato di servizi dominanti sul mercato, appartenenti a un numero ancor più limitato di società ”.
Sulla base di queste (ed altre) considerazioni, dunque, l'Avvocato Generale propone che venga dichiarato “che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, il fatto di incorporare, in una pagina Internet, opere protette dal diritto d'autore messe a disposizione del pubblico in modo liberamente accessibile con l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore su altri siti Internet, in maniera tale che dette opere devono essere automaticamente applicate su tale pagina non appena viene aperta, senza alcuna azione supplementare da parte dell'utente ”.