Le Sezioni Unite confermano la giurisdizione dei giudici italiani in caso di responsabilità extracontrattuale di ISP stranieri

Le Sezioni Unite confermano la giurisdizione dei giudici italiani in caso di responsabilità extracontrattuale di ISP stranieri

Il 6 luglio 2022 è stata pubblicata un’ordinanza delle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. con cui è stato ribadito quanto riconosciuto dalla giurisprudenza ormai costante intervenuta in casi di abusiva riproduzione e messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti dal diritto d’autore e diritti connessi su video sharing platform, che non agiscono tempestivamente per rimuoverli o impedirne il ricaricamento, ovvero che sussiste la giurisdizione del giudice italiano per l’accertamento della responsabilità del gestore della piattaforma anche qualora questa fosse di diritto straniero, localizzata all’estero e priva di sedi in Italia.

La decisione, pronunciandosi sull’interpretazione del concetto di “locus commissi delicti”, conferma pertanto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del radicamento della giurisdizione, tale luogo possa essere sia quello in cui si è prodotto il danno sia quello in cui si è verificato l’evento generatore del danno stesso, concedendosi la scelta alternativa all’attore che chiede il risarcimento.

Di conseguenza, anche una piattaforma internet di diritto russo con sede a San Pietroburgo, senza alcuni centri in Italia, come VKontakte, dovrà rispondere davanti al giudice italiano della mancata tempestiva rimozione di contenuti protetti e dell’inattività nell’impedire nuovi caricamenti estratti dai medesimi programmi.

Il caso di specie

Per coloro che ancora non avessero confidenza con il nome “Vkontakte” o “Vk”, trattasi di una piattaforma di video sharing, una sorta di “versione russa” della più nota Facebook, che permette ai suoi utenti, a seguito dell’iscrizione, di caricare e condividere contenuti audio-video, post e foto che, stando ai termini di servizio, non dovrebbero essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale altrui, tanto che Vk dichiara di acquisirne automaticamente la licenza d’uso e dichiara di poter eliminare o bloccare i contenuti o gli account in violazione di quanto previsto dai suddetti termini.

In violazione di tali termini, sono stati trovati numerosi contenuti estratti da programmi Mediaset trasmessi su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 che Vk, a seguito di dettagliata diffida, non rimuoveva, o rimuoveva con ritardo, permettendo nel tempo un successivo ricaricamento di estratti dei medesimi programmi. Pertanto, Reti Televisive Italiane s.p.a. (“RTI”), società del gruppo Mediaset titolare dei diritti di sfruttamento economico su tali programmi, ha agito avanti al Tribunale di Roma chiedendo a Vk il risarcimento dei danni - patrimoniali e non - subiti in violazione degli artt. 78 ter e 79 L.d.A.. Quest’ultima, forse per cercare una risposta diversa da quelle ripetutamente date dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma in senso favorevole alla giurisdizione italiana (cfr. Trib. Roma, n. 623 del 10.01.2019, RTI c. Vimeo, Trib. Roma, n. 14760 del 12.07.2019, RTI c. Vimeo, C. App. Roma, n. 2833 del 29.4.2017, RTI c. Break Media, Trib. Roma, n. 3512 del 15.02.2019, RTI c. Facebook, Trib. Roma, n. 14757 del 12.7.2019, RTI c. Dailymotion), ha preferito adire la Suprema Corte con regolamento di giurisdizione.

L’applicazione delle norme di diritto internazionale privato al provider russo

Il principale argomento a sostegno della tesi del ricorrente si basava sull’applicabilità al caso di specie della Convenzione bilaterale tra Italia e Repubbliche sovietiche del 25 gennaio 1979 sull’assistenza giudiziaria in materia civile, ratificata con L. n. 766/1985, il cui art. 24, ai fini della valutazione della competenza del giudice, parla di “fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale [che] si è verificato nel territorio della Parte contraente richiedente”, che, a parere di Vk, doveva interpretarsi quale luogo in cui sono situati i server in cui erano stati caricati e non rimossi i contenuti audiovisivi, ovvero in territorio russo.

La Corte, però, ha innanzitutto chiarito che tale Convenzione “si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall’uno e dall’altro giudice” non essendo assimilabile, né tantomeno incompatibile, con le normali regole di diritto internazionale privato valevoli in caso di responsabilità extracontrattuale di soggetti extraeuropei, ovvero l’art. 3, comma 2, della L. n. 218/1995, che a sua volta rimanda all’art. 5, comma 1, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, estendendone l’applicazione anche a convenuti non domiciliati nel territorio di uno Stato contraente.

L’art. 5, comma 1, n. 3, della Convenzione di Bruxelles prevede infatti che “in materia di delitti o quasi-delitti”, come nel caso di violazione del diritto d’autore e diritti connessi, il convenuto possa essere citatodavanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, ovvero il luogo in cui è avvenuta la lesione dei diritti del soggetto danneggiato che agisce per vedere riconosciuta la responsabilità extracontrattuale della controparte. In merito all’interpretazione concreta di tale “luogo”, le Sezioni Unite hanno già più volte affermato che tale concetto debba riferirsi sia al “luogo ove è insorto il danno” iniziale sia al “luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso”, lasciandosi totale scelta all’attore e radicando la giurisdizione sulla base del criterio del petitum sostanziale (cfr. Cass. Civ., SU, n. 375/2010). Tale interpretazione incarna il c.d. “principio dell’ubiquità” e concorda con l’indirizzo dettato dalla Corte di Giustizia Europea in materia di Regolamento n. 1215/2012, che tra gli Stati Membri sostituisce la Convenzione di Bruxelles e non applicabile alla controversia di cui si discute (cfr. CGUE C-12/2015, C-451-2018, C-242/2019).

Oltretutto, seppur non direttamente rilevante nel caso di specie, la Suprema Corte ha specificato che il “fatto” a cui la Convenzione italo-sovietica fa riferimento sarebbe da interpretare come “fatto illecito” che tra i suoi elementi costitutivi ricomprende “l’evento dannoso”, la cui localizzazione sarebbe comunque necessaria ai fini dell’individuazione del giudice competente, non entrando quindi in conflitto con la L. n. 218/1995 e la Convenzione di Bruxelles.

Il danno causato dall’hosting provider attivo si produce presso la sede del danneggiato

Con la decisione in commento, le Sezioni Unite per la prima volta riconoscono la figura dell’ “hosting provider attivo” quale prestatore di servizi della società dell’informazione secondo modalità non meramente tecniche, automatiche e passive, riconoscibile tramite i c.d. “indici di interferenza” di individuazione giurisprudenziale, quali la gestione di un motore di ricerca, l’uso di parole chiave, la strutturazione dei termini di servizio, l’analisi e la selezione dei contenuti, nonché la gestione di inserzioni pubblicitarie selezionate in base ai dati raccolti dagli utenti. Tale provider non godrà delle limitazioni di responsabilità previste dal D. Lgs. n. 70/2003 e dalla direttiva 2000/31/CE, bensì risponderà non solo per responsabilità omissiva per mancata attivazione tempestiva della procedura di rimozione, ma anche per condotta attiva in concorso con gli utenti secondo le normali regole della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e ss. c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 7708/2019, RTI c. Yahoo! e Cass. Civ. n. 39763/2021, RTI c. Break Media).

In conclusione, trattandosi di comunicazioni a mezzo internet, che per loro natura si estrinsecano ed hanno effetti ben oltre il luogo di stabilimento dei server coinvolti, la giurisdizione si radicherà ove si trova il centro di interessi del titolare dei diritti lesi, che “coincide normalmente con la sede statutaria della persona giuridica”, nel caso concreto, Roma (in tal senso, ex multis, già Trib. Roma, n. 623 del 10.01.2019, RTI c. Vimeo, C. App. Roma, n. 2833 del 29.4.2017, RTI c. Break Media, Trib. Roma, n. 3512 del 15.02.2019, RTI c. Facebook).

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Chiara Arena

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