Le fotografie di mera cronaca di eventi non sono tutelabili ex art. 2 L.d.A. per difetto di creatività

Le fotografie di mera cronaca di eventi non sono tutelabili ex art. 2 L.d.A. per difetto di creatività
La fotografia semplice di un noto professionista sportivo ritratto a bordo campo nel corso di una competizione, avendo funzione di mera cronaca dell’evento, non possiede carattere distintivo o creativo, tutelabile ex art. 2 L.d.A., dando esclusivamente diritto al compenso discendente dallo sfruttamento economico, ma non alla componente morale.

Nel dettaglio, un fotografo professionista ha convenuto in giudizio una nota società attiva nel settore radiofonico e televisivo in Italia al fine di chiedere l’accertamento dell’illegittimo sfruttamento economico di un proprio scatto fotografico ritraente un noto calciatore di Serie A.

L’attore, fotografo professionista, ha asserito che il predetto scatto fotografico, concesso in licenza non esclusiva ad un gruppo editoriale, era stato utilizzato dalla convenuta, in assenza di autorizzazione, nel corso di un programma televisivo, poi riproposto anche sul sito internet.

In risposta, la convenuta ha eccepito il difetto della creatività della fotografia, con conseguente esclusione della tutela ex art. 2 L.d.A. e applicazione, invece, dell’art. 87 L.d.A.

Sebbene non sia contestata la qualità tecnica e grafica dello scatto, lo stesso si sostanzia in un ritratto effettuato nel corso di una competizione sportiva, con conseguente funzione di mera cronaca dell’evento.

Dal confronto con gli altri ritratti del calciatore prodotti in giudizio, sia dallo stesso attore sia dalla convenuta, non si rilevano particolari differenze della fotografia oggetto di causa tali da attribuire a quest’ultima un carattere distintivo o particolarmente creativo rispetto alle altre immagini ritraenti l’atleta.

Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 3108/2020 del 3.6.2020, ha stabilito che “deve trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale che qualifica come protetti dalla più ampia tutela autorale ex art. 2 L.d.A. solo gli scatti che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata (si vedano Tribunale di Roma, 2.5.2011; Corte d’Appello di Milano, 7.11.2000), laddove, invece, la fotografia semplice tutelata dagli artt. 87 e ss. L.d.A. è una mera rappresentazione di accadimenti della vita, ancorché mediante tecniche fotografiche particolarmente raffinate o complesse” (si vedano, Tribunale di Milano, 17.4.2008; Tribunale di Milano, 21.10.2004). Resta fermo che l’avere riprodotto l’immagine senza dare dimostrazione della provenienza della stessa o, quantomeno, dimostrando anche solo l’accertamento della libera riproducibilità dell’opera, esclude la mera colpa, ricadendosi invece nell’elemento psicologico del dolo, ancorché nella sua forma eventuale.

È sulla base di queste ultime argomentazioni che il Tribunale di Milano ha condannato la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale. Infatti, con riferimento all’equo compenso, giurisprudenza unanime parametra lo stesso al consueto criterio del prezzo del consenso, con esclusione però della componente non patrimoniale di natura morale, atteso che gli scatti in questione, non potendosi qualificare come opere protette ex art. 2 L.d.A., danno esclusivamente diritto al compenso discendente dallo sfruttamento economico, ma non alla componente morale.

La fotografia non creativa, infatti, non evidenzia un’apprezzabile originalità nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, avendo essa un valore essenzialmente documentativo volto ad illustrare anche visivamente un fatto di attualità” (si vedano Tribunale di Roma, 10.9.2010 e in senso conforme, Tribunale di Milano, 11.10.2006; Corte d’Appello di Milano, 07.11.2000; Tribunale di Milano, 9.11.2000 e Tribunale di Milano, 9.10.2000).

Così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto professionista sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto professionali, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d’Autore.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli e Dott.ssa Manuela Fogli

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