Le disposizioni applicabili ai fornitori di piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza

Le disposizioni applicabili ai fornitori di piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza
Al Capo III del Digital Services Act (Regolamento 2022/2065/UE) il focus del legislatore si sofferma sugli obblighi in materia di dovere di diligenza di tutti i prestatori di servizi intermediari, con un’integrazione progressiva di regole di dettaglio, articolate in quattro sezioni, rivolte alle varie sottocategorie di providers. In particolare, la Sezione IV contiene “Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali”.
Ambito di applicazione

La Sezione IV, Capo III, del DSA (artt. 29 – 32) contiene “Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali”.

Le disposizioni di cui alla sezione in commento riguardano, in particolare, la tracciabilità degli operatori commerciali (art. 30), le modalità di progettazione delle interfacce delle piattaforme – che devono essere organizzate in maniera tale da consentire agli operatori commerciali di “adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile” (art. 31) –, nonché il dovere delle piattaforme di informare i consumatori circa l’illegalità dei prodotti/servizi da questi ultimi acquistati attraverso i propri servizi (art. 32).

Occorre preliminarmente soffermarsi sull’ambito di applicazione di tali disposizioni. E così, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, quanto previsto nella Sezione in esame non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si qualificano come microimprese o piccole imprese.

Al contrario, le disposizioni di cui alla Sezione IV si applicano ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi (cfr. art. 33), indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

Il KYBC e gli obblighi di trasparenza.

Gli art. 30 e 31 del DSA introducono una serie di obblighi in capo alle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza (i marketplace), volte ad assicurare, in generale, un ambiente online sicuro e trasparente per i consumatori e, in particolare, l’affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali.

Nel dettaglio, l’art. 30, par. 1, prevede un obbligo in capo alle piattaforme di ricevere – prima di offrire i propri servizi – una serie di informazioni relative agli operatori commerciali, tra cui, a titolo esemplificativo, (i) il nome e l’indirizzo di posta elettronica, (ii) il numero di iscrizione al registro delle imprese, (iii) un’autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest’ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

Al fine di ulteriormente verificare l’affidabilità dell’operatore a cui la piattaforma offre i propri servizi, al par. 2 dell’art. 30 si prevede che quest’ultima debba compiere i massimi sforzi per valutare l’attendibilità e la completezza delle informazioni ricevute. In caso di inesattezza/incompletezza delle informazioni ricevute ed in assenza di rettifica, la piattaforma dovrà prontamente sospendere la prestazione del suo servizio all’operatore “inadempiente” (art. 30, par. 3).

Al fine di rendere possibile quanto sopra, l’art. 31 introduce un ulteriore obbligo in capo alle piattaforme, ossia quello di provvedere “affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile”.

Trattasi dello strumento definito Know Your Business Customer (“KYBC”), che certamente costituisce un utile mezzo per ottenere una migliore tutela dei consumatori che con l’operatore commerciale entrano in contatto, sia ex ante, che ex post. Ex ante, in quanto permette solo agli operatori che risultino affidabili di svolgere la propria attività commerciale online e, ex post, in quanto – in caso di violazione degli obblighi di legge (si pensi alla vendita di prodotti illeciti, che comunque con una corretta applicazione dello strumento in esame dovrebbe certamente essere ridotta) – permette di individuare in modo celere ed efficace il responsabile della trasgressione.

Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci

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