Il datore di lavoro è tenuto all’obbligazione contributiva in favore del prestatore di lavoro. L’ordinamento, ai sensi dell’art. 2116 c.c., garantisce il lavoratore dal beneficiare dalle prestazioni previdenziali anche quando l’imprenditore non ha regolarmente versato i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali.
Detto principio – cd principio di “automaticità della prestazione”- è teso ad evitare che le inadempienze del datore di lavoro possano produrre effetti negativi nei confronti del lavoratore.
L’esercizio del principio di automaticità deve essere esercitato nei confronti dell’ente erogatore nei limiti della prescrizione (5 anni). Decorso tale termine il lavoratore potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento dei danni derivanti dall’omissione contributiva.
La tutela sopra esposta interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti rimanendo esclusi dall’ambito di applicazione di tale principio i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata.
Su quest’ultimo aspetto la giurisprudenza della Suprema Corte è intervenuta recentemente con particolare riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi.
Il principio di automaticità non si applica ai parasubordinati
Un lavoratore, rilevato il mancato versamento dei contributi da parte della società presso la quale aveva svolto attività di collaboratore coordinato e continuativo, ricorreva giudizialmente al fine di veder condannato l’ente previdenziale all’accreditamento della contribuzione mancante con l’intento di ottenere la pensione supplementare.
La Corte di appello accoglieva il ricorso e l’ente previdenziale proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n. 8789 del 17 marzo 2022, nell’accogliere il ricorso, afferma che il principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali non trova applicazione nei rapporti di lavoro coordinati e continuativi.
Tale principio di diritto infatti trova la sua fonte normativa nelle disposizioni dell’art. 2 della legge n. 335/1995 che dispone che i collaboratori siano obbligati personalmente al versamento dei contributi.
Gli ermellini concludono che il lavoratore può ottemperare personalmente al versamento della contribuzione ommessa fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti della società committente.
Avv. Nicoletta Di Lolli