L’atto di donazione di opere concesso dall’artista a una Fondazione al fine di diffondere il proprio lavoro, non trasferisce automaticamente i diritti di sfruttamento economico sulle opere og

L’atto di donazione di opere concesso dall’artista a una Fondazione al fine di diffondere il proprio lavoro, non trasferisce automaticamente i diritti di sfruttamento economico sulle opere og
Il tribunale di Cagliari con ordinanza resa in data 28 gennaio 2021 nell'ambito di un procedimento ex art. 156 Legge 22 aprile 1941, n. 633 - radicato dall'erede di una nota artista contro la Fondazione depositaria di alcune delle sue opere - ha stabilito che affinché l'atto di donazione di opere possa efficacemente trasferire in capo al beneficiario, non solo il diritto di proprietà, ma anche i diritti di sfruttamento economico sulle stesse, deve esserci una previsione scritta contenuta al suo interno.

Il caso

L'artista quando ancora in vita aveva contribuito a costituire la Fondazione Stazione dell'arte, e aveva donato alla stessa 50 sue opere anche affinché la propria attività e produzione artistica potesse essere divulgata.

A seguito della morte dell'artista, la ricorrente diveniva erede universale in virtù di testamento datato ottobre 2010 e, pertanto, titolare di tutta la produzione artistica della de cujus .

La ricorrente anche al fine di adempiere all'onere testamentario, nel maggio 2016 costituiva un archivio delle opere avente lo scopo di valorizzare e diffondere la figura e l'opera dell'artista, mentre nel novembre 2018 costituiva un'altra fondazione avente quale finalità la divulgazione, conoscenza e studio delle opere dell'artista defunta.

La ricorrente venne a conoscenza della circostanza che la Fondazione Stazione dell'Arte avrebbe sfruttato economicamente le opere dell'artista senza averne diritto, in pregiudizio dei propri diritti esclusivi tra cui la concessione di autorizzazioni allo sfruttamento gratuito di immagini delle opere e coedizione di alcuni cataloghi , chiedeva che, dichiarata la sua esclusiva titolarità iure hereditatis del diritto d'autore sulle opere donate dalla medesima artista ancora in vita alla Fondazione, potesse inibito in via d'urgenza alla predetta Fondazione la prosecuzione delle predette attività.

La costituzione della Fondazione stazione dell'arte

La Fondazione stazione dell'arte si costituiva nel procedimento eccependo l'insussistenza in capo all'erede dei diritti su tutte le opere create. Se così non fosse stato, argomentava la resistente, la stessa non avrebbe potuto perseguire il dichiarato scopo di attuare “ iniziative di interesse artistico intese alla diffusione e alla conoscenza delle opere dell'artista ”. Per questi motivi l'artista ancora in vita avrebbe manifestato la volontà di trasferire non solo la loro proprietà fisica , ma anche i diritti di utilizzazione economica delle stesse .

Le attività poste in essere dalla Fondazione come, per esempio, la realizzazione di libri, cataloghi, filmati e opere audiovisive, l'organizzazione di convegni, di mostre, non poteva quindi prescindere dallo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica delle opere donate , tra cui i diritti di pubblicazione (art. 12 lda) di riproduzione (art. 13 lda), di comunicazione (art. 16 lda), di distribuzione (art. 17 lda), senza i quali la Fondazione non avrebbe potuto assegnare gli scopi prefissati.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, partendo dal postulato di cui all'art. 12 Lda e dalla previsione di cui all'art. 109 Lda , che statuisce che la cessione di un esemplare dell'opera ha concluso che la donazione non comprende, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica connessi a dette opere , stabilendo così che in mancanza di prova contraria proveniente dal proprietario dell 'esemplare e quindi di un “patto espresso” avente ad oggetto i diritti di sfruttamento economico sulle opere, non si può parlare di cessione anche dei diritti di sfruttamento economico sulle stesse .

Il tribunale di Cagliari accoglieva, pertanto, le domande formulate dall'erede dell'artista.

 

Avv. Silvia Perra

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