L’esposizione in luogo antistante l’istituto delle graduatorie per l’ammissione a un privilegio scolastico, legato allo stato di salute del minore, danneggia anche la privacy dei propri familiari, che hanno diritto a pretendere dall’amministrazione il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16816/2018, depositata il 26 giugno scorso, ha respinto il ricorso principale proposto dal Ministero dell’Istruzione contro la legittimazione dei genitori ad agire in giudizio in conto proprio e per l’altra propria figlia minore. Il Ministero negava anche il carattere lesivo della privacy attribuito alla pubblicazione tramite affissione di una graduatoria sull’ammissione a corsi scolastici. La Cassazione, tuttavia, ribadisce che è ormai dato acclarato per la giurisprudenza che la salute di un minore costituisca dato «personale» e «sensibile» protetto dalla disciplina privacy. E la tutela apprestata è spendibile tanto a favore del minore stesso quanto dei suoi congiunti legati da «vincoli di comunanza» di vita familiare e domestica.
Questo perché - come ampiamente argomenta la Corte - il dato riferito allo stato di salute del familiare, è dato sensibile anche per chi con lui convive. Conclude la Corte che anche se a fronte di situazioni disagiate, legate allo stato di salute di un congiunto, la legge appronta strumenti di sostegno economico e sociale, lo stesso tale condizione è un dato sensibile da trattare con la stessa riservatezza imposta dalla legge privacy di quando un ammalato espone a un terzo o a una pubblica amministrazione la propria malattia. E testualmente afferma la Cassazione che la sensibilità del dato non dipende dall’essere attinente alla fisicità della persona, ma dalla consapevolezza sociale dell’esistenza di un disagio familiare.
Avv. Flaviano Sanzari