La tutelabilità dei format di programmi televisivi: la vicenda del talent show “Amici di Maria De Filippi”

La tutelabilità dei format di programmi televisivi: la vicenda del talent show “Amici di Maria De Filippi”
Il format “Amici di Maria De Filippi” non costituisce opera plagiaria e deve essere considerato tutelabile ai sensi della legge n. 633 del 1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore) nonché dei criteri di determinazione di originalità e creatività accolti dalla prevalente giurisprudenza. Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 37353 del 29 novembre 2021, definendo una vicenda giudiziaria quasi ventennale.
L’iter giudiziale di primo e secondo grado

Questa vicenda giudiziaria ha inizio nel 2004, quando vengono convenuti in giudizio l’emittente televisiva, la società produttrice nonché l’autrice del noto ed amato programma televisivo “Saranno Famosi”, attuale “Amici di Maria De Filippi”. Nel corso del giudizio veniva richiesto un esoso danno plagiario dovuto al fatto che il format di "Saranno famosi" avrebbe costituito edizione rivisitata del programma “La scuola in diretta”, prodotto da diversa società e in onda sin dal 1996; parte attrice lamentava, altresì, un danno da concorrenza sleale e da violazione delle regole di buona fede nelle trattative negoziali asseritamente intercorse tra le parti. I giudici di merito (in primo e in secondo grado) non intravedevano nel format televisivo “La scuola in diretta” quelle caratteristiche tali da far assurgere lo stesso ad opera d’ingegno, in considerazione della sua natura tecnica ed esecutiva e, dunque, mancante di carattere creativo; la necessità di precisarne i contenuti sarebbe stata, infatti, e a detta di tali giudici, fondamentale, considerando la scarsa originalità del tema trattato ovvero quello di un reality show, ben noto al pubblico italiano. Rigettate, nei primi due gradi di giudizio, sono state anche le ulteriori domande di danno da concorrenza sleale e condotta illecita nelle trattative negoziali. Dinanzi a tali pronunce di merito, veniva proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Le regole in tema di format dei programmi televisivi

La giurisprudenza nazionale, messa in risalto dai giudici di merito, può considerarsi attualmente orientamento prevalente con riferimento alla tutela, secondo la legge sul diritto d’autore, degli schemi e dei format di programmi televisivi. Questa giurisprudenza, in primis, ha il merito di precisare i casi in cui è possibile riscontrare una rilevanza creativa nei format di programmi/trasmissioni televisive; la creatività può essere riconosciuta soltanto ove questi presentino una compiutezza e novità oggettiva tali da farli assurgere ad opere d’ingegno; ne deriva che, non può essere riconosciuta tutela autorale agli schemi embrionali di un programma televisivo per il fatto solo di esistere; tale tutela potrà riconoscersi eventualmente - e soltanto successivamente - quando lo schema embrionale sarà compiutamente descritto nei suoi contenuti ed acquisirà una determinata espressione formale. I giudici di merito, infatti, hanno escluso che l’attuale tendenza della giurisprudenza sia quella rivolta ad “un abbassamento dello standard di creatività”; al contrario, il criterio da ritenere prevalente è quello della “creatività soggettiva”, che si esplica nella “forma dell’espressione” e, dunque, non si arena all’idea primordiale da cui tale espressione trae origine. Con specifico riferimento ai format di programmi televisivi, ed in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali considerati prevalenti, i giudici di merito hanno fatto esplicito riferimento alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della Siae del 1994, secondo cui l’opera “deve presentare articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico, personaggi fissi, così da realizzare una struttura ripetibile nel programma”.

La sentenza che definisce il giudizio della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, interpellata in sede di legittimità, ha messo fine a questa controversia osservando che i giudici di merito non hanno errato nel configurare il format “Amici di Maria De Filippi” in termini di opera d’ingegno. Gli Ermellini hanno ripreso il concetto di tutelabilità del format derivante dal bollettino della Siae ed il criterio della creatività soggettiva. Tale criterio ha, infatti, superato quello dellaassoluta novità ed originalità”. Inoltre, e con riferimento al caso specifico, la Cassazione ha ribadito, da un lato, che mancavano le caratteristiche individuate dalla Siae e dalla giurisprudenza per far sì che il format di parte attrice, “La scuola in diretta”, potesse essere considerato opera d’ingegno, dall’altro, che la struttura dei due programmi rimaneva essenzialmente distinta. Infatti, il format “La scuola in diretta” equivaleva a quello tipico di un reality show, mentre il programma “Amici di Maria De Filippi” a quello di un talent show. In particolare, e pur ammettendo la presenza di identità relative ad elementi soltanto secondari quali, ad esempio, l’ambientazione in una scuola di spettacolo, gli Ermellini hanno evidenziato la distinzione dei due programmi in termini di struttura narrativa essendo il format del reality show incentrato sull’aspetto umano e relazionale, quello del talent show sulla crescita e competizione tra nuovi talenti.

Conclusioni

Con l’ordinanza in commento viene ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è fondamentale, per i produttori di programmi televisivi, predisporre format, se non dotati di assoluta novità e originalità, quanto meno di tutte quelle informazioni di dettaglio necessarie alla realizzazione del programma secondo modalità creative ed originali e, dunque, meritevoli di protezione autorale.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli

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