Avv. Vincenzo Colarocco
Il Garante per la privacy con il provvedimento del 21.12.2017 ha ordinato a Google di deindicizzare gli URL riguardanti informazioni offensive della dignità e reputazione di un cittadino italiano, da tutti i risultati di ricerca forniti sia nelle versioni europee che nelle versioni extraeuropee. Nel caso di specie venivano diffusi sulla rete internet messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali ove erano riportate anche informazioni ritenute false sullo stato di salute dell’interessato e su gravi reati connessi alla sua attività di professore universitario.
A fondamento di questa decisione il Garante ha ritenuto che la “perdurante reperibilità” sul web di contenuti “sproporzionatamente negativi” che incidono sulla sfera dell’interessato, “anche in ragione del trattamento di dati potenzialmente sensibili” è in contrasto anche con i principi contenuti nelle Linee Guida dei Garanti Europei del 26.11.2014 sull’attuazione della sentenza Google Spain. Pertanto, le informazioni che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della vita privata e presenti nei motori di ricerca – indipendentemente dalla versione territoriale degli stessi- non possono giustificare il semplice interesse economico del gestore nel trattamento dei dati. Infatti, i Garanti individuano nel trattamento di dati sulla salute uno dei criteri maggiori da considerare per un corretto bilanciamento tra il diritto all’oblio e il dovere all’informazione.
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