
La tutela sul whistleblowing non ha carattere assoluto: la segnalazione di illeciti altrui non costituisce un’immunità per gli illeciti commessi autonomamente dal segnalante.
Un’infermiera dopo aver segnalato alla struttura alcune irregolarità di alcuni colleghi della struttura ospedaliera, subiva un procedimento disciplinare per avere a sua volta svolto la stessa irregolare attività privata non autorizzata per un significativo periodo subendo per tale ragione una sospensione di quattro mesi dal lavoro e dal servizio.
La lavoratrice opponeva la sanzione assumendone il carattere ritorsivo ed invocando la tutela prevista dall’art 54 bis del d.lgs 165/2001 introdotta per garantire i lavoratori che segnalano irregolarità della struttura di appartenenza (c.d. whistleblower).
Il Tribunale di Roma e la locale Corte di Appello respingevano la domanda rilevando che la normativa applicabile non garantisce una immunità assoluta ma solo una tutela nei confronti di comportamenti discriminatori che trovino diretta correlazione con le segnalazioni effettuate.
La Cassazione con ordinanza n. 9148 del 31 marzo 2023, osserva, in particolare, che la funzione dell’art. 54 bis del d.lgs 165/01 è quella di impedire che il dipendente che ha effettuato una segnalazione ai propri superiori di illeciti altrui possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad altre misure discriminatorie per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla segnalazione.
L’applicazione della sanzione disciplinare, pertanto, per comportamenti illeciti propri del segnalante resta al di fuori della protezione offerta da tale norma.
Avv. Nicoletta Di Lolli