Dopo aver esperito con successo un’azione cautelare ante causam, RTI S.p.A., anche quale incorporante di Mediaset Premium S.p.A., è tornata a difendere i propri diritti esclusivi di trasmissione ex art. 79 L. 633/1941 delle partite calcistiche del Campionato di LEGA Serie A (stagioni 2010-2016), UEFA Champions League (stagioni 2009-2018) ed Europa League (stagioni 2009-2015) illecitamente trasmesse in streaming su portali terzi non autorizzati, ai quali si giungeva grazie al caricamento di link a tali portali presenti sulla nota piattaforma spagnola denominata “Rojadirecta”, che si curava di gestirli e organizzarli, tanto da essere diventata un punto di riferimento per gli utenti del web.
Nel merito, il Tribunale di Roma ha chiarito che la piattaforma è da inquadrarsi giuridicamente come “hosting provider attivo”, nei confronti del quale non operano le limitazioni di responsabilità previste dal D. Lgs. n. 70/2003 di attuazione della dir. 31/2000/CE, poiché Rojadirecta, pur non direttamente memorizzando gli incontri sportivi – salvati su provider terzi –, salvava i collegamenti ipertestuali alle partite, non solo di calcio, visibili sia in streaming che in differita, potendosi scaricare e guardare sul forum interno alla piattaforma anche gli eventi passati, organizzando tali link uploadati dagli utenti secondo cataloghi e indicizzazioni che presupponevano un controllo diretto delle informazioni. È stata quindi riconosciuta la responsabilità della piattaforma e del suo rappresentante legale a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione”, condannandoli in solido al risarcimento del danno, calcolando in via equitativa il lucro cessante subito da RTI, oltre al danno emergente consistito nel dispendio economico per gli accertamenti delle violazioni.
La precedente azione cautelare ante causam
Già dal 2011 RTI aveva chiamato in giudizio il titolare del portale Rojadirecta per vedere riconosciuti i propri diritti trasmissivi esclusivi sugli incontri calcistici derivanti dalla licenza ottenuta da Lega Serie A e UEFA, almeno per il territorio Italiano, ed in tale occasione era stato affermato che “l’attività di linking posta in essere che, considerata in astratto, potrebbe anche ritenersi lecita, si inserisce funzionalmente nell’ambito di una più ampia attività agevolativa e compartecipativa alla realizzazione degli illeciti compiuti a danno di RTI, per i quali non pare dubitabile la sussistenza da parte del resistente della consapevolezza dell’illiceità della condotta perpetrata all’evidente scopo di sfruttare commercialmente gli eventi trasmessi attraverso la vendita di spazi pubblicitari”. Oltre a ciò, veniva stabilito che l’attività agevolativa consistesse anche nell’attività di indicizzazione e sincronizzazione di immagini e commenti in italiano, fornendo altresì istruzioni tecniche per procurarsi alcuni software necessari alla visione delle partite in differita.
Pertanto, come confermato in sede di reclamo, al titolare della piattaforma era stata inibita ogni ulteriore violazione, assistita da penale di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione e per ogni ulteriore minuto di nuova diffusione. In tale sede cautelare era stata altresì affermata la giurisdizione del giudice italiano, la legittimazione attiva di RTI quale licenziataria dei diritti ex D. Lgs. 9/2008, la violazione dei diritti di privativa dei marchi Mediaset, presenti all’interno delle riprese calcistiche, nonché il danno all’immagine commerciale e la concorrenza sleale per sviamento di clientela, dal momento che il servizio gratuito offerto illecitamente da Rojadirecta induceva nuovi clienti a non sottoscrivere l’abbonamento Mediaset e, per coloro che erano già abbonati, a disdirlo, sminuendo anche il valore delle inserzioni pubblicitarie sui canali tv e internet di Mediaset.
Successivamente, RTI aveva anche agito in sede penale, ottenendo il sequestro preventivo del sito Rojadirecta e di tutti i suoi alias e indirizzi IP associati, ed in ulteriore sede cautelare civile presso il Tribunale di Milano, ottenendo l’inibitoria dei servizi internet al medesimo sito da parte dei principali Internet Service Provider di mere conduit, quali ad esempio Fastweb e Telecom Italia, affinchè il portale Rojadirecta venisse reso quanto più possibile irraggiungibile dall’Italia.
Il caso de quo e l’inquadramento del portale nella categoria degli hosting provider attivi
Protraendosi l’illecita diffusione delle partite di calcio di cui Mediaset era licenziataria sul portale Rojadirecta, che nel frattempo cambiava i nomi a dominio di primo livello pur rimanendo lo stesso sito riconducibile al medesimo proprietario ed alla sua società, RTI ha ritenuto di agire nel merito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla persistente violazione dei suoi diritti ex art. 79 L. 633/41, oltre alla conferma degli ordini cautelari.
Il titolare della piattaforma di cui si discute, rimaneva pervicacemente convinto della sua liceità, sostenendo si trattasse di un mero forum/blog ove gli utenti caricavano i link, i quali conducevano a contenuti salvati su server di terzi, e che pertanto né lui né la sua società fossero da ritenersi responsabili della messa a disposizione di tali informazioni secondo le eccezioni di responsabilità previste dalla disciplina del D. Lgs. n. 70/2003.
Chi conosce il portale e come si presenta online sa bene che si tratta di un sito esplicitamente finalizzato alla comunicazione e messa a disposizione del pubblico di un palinsesto completo e organizzato di link agli eventi sportivi, tanto da riprodurre come marchio del sito in forma stilizzata una caricatura del noto arbitro Collina nell’atto di assegnare un cartellino rosso. Ciò in aperta noncuranza del fatto che, come anche il Tribunale di Roma ha affermato, sia “notorio che i diritti di cui si dibatte sono sempre assegnati a dei broadcaster proprio in ragione della natura territoriale dei diritti medesimi” e che sia altrettanto notorio che la visione di tali eventi sportivi venga condizionata al pagamento di un corrispettivo ai broadcaster vincitori delle gare di appalto di anno in anno bandite dagli organizzatori dei campionati quali Lega Serie A e UEFA.
Difatti, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la presenza di diversi “indici di interferenza” sui contenuti illeciti, quali le attività di indicizzazione, catalogazione, proposizione e divulgazione di palinsesti in streaming, la creazione di un motore di ricerca interno per visualizzare gli eventi sportivi secondo le categorie e l’ordine cronologico, tali da presupporre un controllo diretto sulle informazioni e non una mera attività passiva e tecnica della piattaforma, giungendo quindi ad inquadrarla quale hosting provider attivo nei cui confronti pertanto non siano applicabili le limitazioni di responsabilità ex D. Lgs. 70/2003, ma bensì i normali criteri civilistici ex art. 2043 c.c., riconoscendosi quindi una responsabilità da cooperazione colposa mediante omissione in concorso con gli utenti che materialmente caricavano i link atti alla violazione dei diritti di RTI.
Comunicazione e messa a disposizione di un pubblico nuovo e risarcimento del danno
Con riferimento ai collegamenti ipertestuali, il Tribunale ha ricordato quanto affermato dalla CGUE nei casi C-527/15 e C-161/17, ovvero che la collocazione di un link ad un’opera illegittimamente pubblicata su Internet configura una comunicazione e messa a disposizione dell’opera ad un pubblico nuovo, poiché diverso da quello originariamente autorizzato mediante il pagamento dell’abbonamento o mediante l’accesso al sito originale di Mediaset mediante il quale l’utente contribuisce alle entrate pubblicitarie.
Da ultimo, riconoscendo ad RTI il diritto al risarcimento dei danni subiti, il Tribunale, pur menzionando l’applicazione dell’art. 158 co. 2 L.d.A. al caso di specie, ha ritenuto, quasi più per opportunità che per lineare motivazione giuridica, non applicare il criterio del prezzo del consenso (che avrebbe condotto ad un risarcimento di oltre 1 miliardo), ma di seguire il calcolo ipotizzato in via equitativa dal C.T.U., ottenuto moltiplicando la media delle visualizzazioni mensili per il valore di ogni fruizione persa per il c.d. “tasso di sostituzione” ovvero la stima percentuale di soggetti che in mancanza della piattaforma avrebbero acquistato l’abbonamento Mediaset per vedere le partite, ricavato con alcune modifiche dalle statistiche oggetto di studi FAPAV, atterrando su un complessivo risarcimento di euro 529.579,50, e condannando in solido al pagamento i convenuti – persona fisica in proprio e in qualità di rappresentante legale della società titolare della piattaforma Rojadirecta.
Tale pronuncia, pur se potenzialmente perfettibile dal punto di vista della coerenza di calcolo del danno da lucro cessante, che rispecchia i complessi temi sorti in sede di C.T.U., è sicuramente un importante passo avanti verso la maggiore certezza dei diritti dei broadcaster di eventi sportivi, che, pur non distribuendo prodotti “creativi” nel senso stretto del termine, essendone esclusi i match poiché frutto dell’esecuzione di regole di gioco e non di opere originali dell’intelletto umano, godono comunque dei diritti definiti all’art. 79 L.d.A., da tutelarsi ora con ancor più attenzione e prontezza in considerazione del contesto in crescita tecnologica esponenziale, ove una singola violazione riesce a rimbalzare in pochissimo tempo sulla rete Internet.
Avv. Vincenzo Colarocco e Dott.ssa Chiara Arena