Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1 febbraio 2023, il Regolamento delegato (UE) n. 2023/206 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento ai “tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default (LGD) per le esposizioni garantite da beni immobili”.
Il Regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2023.
La struttura della regolamentazione prudenziale
Il regolamento (UE) n. 575/2013, noto anche come Capital Requirements Regulation (CRR), stabilisce regole per la vigilanza prudenziale degli intermediari finanziari in Europa, comprese le Banche, le società d’investimento e le compagnie assicurative.
Il regolamento delegato (UE) 2023/206 si concentra su alcuni aspetti specifici del CRR, fornendo chiarimenti e dettagli supplementari su questioni quali la gestione dei rischi, la quadratura e la relazione con le autorità di vigilanza.
Fornisce quindi alle autorità gli strumenti necessari per esercitare una vigilanza più rigorosa degli intermediari finanziari con lo scopo di garantire un sistema finanziario più stabile e sicuro.
Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2023/206 opera al fine di prevenire le crisi finanziarie e proteggere consumatori e imprese dalle perdite garantendo, inoltre, che le stesse siano supportate dalle istituzioni finanziarie stesse, evitando il ricorso a fondi pubblici.
La valutazione del tasso di perdita in caso di LGD
La valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e dei valori minimi della perdita in caso di Loss given default (LGD) per le esposizioni garantite da beni immobili è un fattore imprescindibile nella gestione dei rischi per le istituzioni finanziarie.
Come noto, la corretta valutazione di questi fattori consente alle istituzioni finanziarie di calcolare il rischio associato alle loro esposizioni garantite da beni immobili e di prendere decisioni informate sulla gestione del rischio.
Sul punto, il Regolamento delegato (UE) 2023/206 evidenzia come sia necessario operare tale valutazione nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della diversità e delle peculiarità dei mercati immobiliari nei diversi Paesi dell’Unione europea.
Per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio, le istituzioni finanziarie devono considerare una serie di fattori, tra cui la qualità dei beni immobili che garantiscono l’esposizione, la celerità con cui tali possono essere venduti e la loro probabile liquidazione in caso di default del debitore, nonché la situazione economica generale, comprese le condizioni del mercato del lavoro e la qualità del debitore, le sue capacità finanziarie e la stabilità occupazionale.
Nello specifico, gli artt. 124 e 164 del Regolamento (UE) n. 575/2013 fanno riferimento alle valutazioni sull’adeguatezza dei parametri di input, ovvero i dati utilizzati per calcolare i requisiti di capitale.
La normativa richiede alle istituzioni finanziarie di compiere una valutazione continua di tali parametri al fine di fronteggiare eventuali rischi associati alla loro attività. La valutazione deve essere basata su una quantità sufficiente di dati affidabili e sulle conoscenze interne delle istituzioni finanziarie sul loro profilo di rischio.
Avv. Micol Marino