La liberalizzazione delle collecting e il caso Artisti 7607 vs Imaie in liquidazione

La liberalizzazione delle collecting e il caso Artisti 7607 vs Imaie in liquidazione
Di recente, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma si è pronunciata su un caso che ha visto coinvolte le collecting societies Artisti 7607 e Imaie in liquidazione, aprendo così di nuovo ad una riflessione sulle conseguenze derivanti dalla liberalizzazione dell’attività di intermediazione nel campo dei diritti d’autore e diritti connessi.
La liberalizzazione delle collecting

Come noto, a partire dal 2012 è stato dato avvio ad un processo di liberalizzazione dell’attività di intermediazione nel campo dei diritti d’autore e diritti connessi che ha avuto come conseguenza un “proliferare” di collecting deputate a svolgere il medesimo ruolo (rectius, a intermediare la medesima categoria di diritti).

Ed infatti, l’art. 39 del d.l. 24.1.2012 n. 1 (cd. “Decreto Liberalizzazioni”) – convertito in legge n. 27/2012 – prevede al secondo comma che “al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori […] l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera”. È stato così, di fatto, eliminato il monopolio dell’IMAIE (ente estinto, oggi in liquidazione,  le cui funzioni sono state affidate ad un nuovo ente, il Nuovo Imaie) nel campo della gestione dei diritti connessi di Artisti, Interpreti ed Esecutori (di seguito anche “AIE”), con la conseguente “nascita” di nuove collecting che si occupano dell’intermediazione della medesima categoria di diritti.

Seppur lo scopo degli interventi normativi in questione è da individuare nella volontà del legislatore – certamente condivisibile – di garantire un pluralismo competitivo, volto a risolvere problematiche di carattere concorrenziale, non si può non notare come il nuovo “assetto organizzativo” delle collecting sia anche foriero di evidenti criticità.

Il caso Artisti 7607 vs Imaie. Riflessioni

Al fine di provare ad esemplificare quanto sopra affermato, si potrebbe menzionare la recentissima pronuncia del Trib. di Roma, sez. Fallimentare (ord. rep. n. 1509/22 del 19.7.2022), relativa al giudizio che ha visto quali parti le collecting societies Artisti 7607 (ricorrente) – in proprio e quale mandataria degli AIE aderenti – e IMAIE in liquidazione (resistente).

In tale sede i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il bilancio finale di liquidazione, l’ultimo piano di riparto ad esso collegato e il conto di gestione depositati da IMAIE in liquidazione, contestandone l’approvazione e chiedendo che una quota del residuo attivo o del riparto finale venisse loro attribuita. Tra i vari motivi evidenziati da Artisti 7607 e dai suoi mandanti a sostegno della propria tesi, vi è la mancata individuazione degli AIE aventi diritto alla distribuzione degli importi residui da parte delle società di consulenza incaricate, tra cui Nuovo Imaie.

Ed infatti, Nuovo Imaie avrebbe dovuto procedere all’individuazione e calcolo di quanto dovuto agli AIE sulla base della documentazione fornita dagli enti utilizzatori. Detta attività, si è però conclusa con una “certificazione di impossibilità di individuazione degli artisti” (e, quindi, degli importi non attribuiti in relazione alla mancata individuazione degli AIE), a causa – tra le altre cose – di una mancanza di dati nei database a disposizione dell’ente, che ha determinato l’impossibilità di effettuare un’associazione tra opera trasmessa dall’utilizzatore e AIE che ha partecipato all’opera stessa.  In particolare, Nuovo Imaie ha dichiarato in atti come i dati in proprio possesso risultassero “privi di quei requisiti richiesti dal sistema di matching automatico che richiede un livello minimo di identificazione”.

La problematica sopra esposta, seppur emersa “in sede fallimentare”, risulta essere di più ampia portata. Ad oggi, infatti, mancano chiare indicazioni che permettano agli utilizzatori di individuare una modalità di rendicontazione che sia univoca e valida per la pluralità di collecting con le quali – in seguito alla liberalizzazione – si trovano ad interfacciarsi.

Non solo. Si è sopra parlato di “incompletezza delle banche dati”, tale da determinare l’impossibilità di creare le associazioni opera-artista, necessarie ai fini di una corretta attribuzione dei diritti. Ebbene, anche in questo caso, la pronuncia in commento apre ad una riflessione sulla mancanza di criteri che permettano, a monte, di individuare con facilità di quale collecting sia mandante un determinato AIE. Accade, non di rado, che più collecting “rivendichino” il medesimo artista, con conseguente insorgere di conflitti che creano difficoltà nel comprendere “a chi spetta cosa/quanto”.

Conclusioni

Per risolvere la criticità sopra esposta, sarebbe utile potersi avvalere di un sistema – ad esempio, una banca dati “universale” – che permetta di poter agevolmente effettuare quell’associazione opera-artista-collecting, la quale mancanza ha determinato – tra le altre cose – la mancata approvazione in sede giudiziale del bilancio finale di liquidazione, dell’ultimo piano di riparto ad esso collegato e del conto di gestione depositati – nel caso che qui ci occupa – da IMAIE in liquidazione.

A monte, ciò permetterebbe – da un lato – agli utilizzatori di corrispondere a ciascuna collecting quanto effettivamente di propria spettanza e – dall’altro – garantirebbe alle collecting e, di riflesso, ai mandanti delle stesse, una corretta attribuzione dei propri diritti.

Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci 

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