La Direttiva Copyright (n. 790/2019): art. 17 (Parte III)

La Direttiva Copyright (n. 790/2019): art. 17 (Parte III)
Il par. 4 dell'art. 17 introduce dei criteri di limitazione della responsabilità applicabile ai prestatori di servizi online: si è per questa via voluto introdurre un porto sicuro diverso rispetto a quello previsto per gli hosting passivi dall'art. 14 della direttiva e-commerce?

Nella parte I e II di questo percorso editoriale sull'art. 17 della direttiva 790/2019/CE ci siamo occupati delle finalità perseguite dal legislatore comunitario con tale norma, della definizione di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ”, della relazione tra tali operatori e il diritto di comunicazione al pubblico e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

La domanda a cui ci proponiamo di rispondere è se l'inapplicabilità dell'art. 14 della direttiva e-commerce lasci tali operatori privi di qualsiasi forma di limitazione della responsabilità o se al contrario anche la direttiva copyright 790/2019 preveda una qualche forma di porto sicuro.

La lettera della norma è chiara:

“Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso

c)aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

            E' quindi evidente che il legislatore comunitario, nel individuare gli obiettivi della norma, avrebbe comunque voluto dare la possibilità a tali operatori di andare esente da responsabilità al ricorrere di determinate condizioni: su tutte l'aver compiuto i " massimi sforzi " per ottenere un 'autorizzazione all'uso delle opere da parte del titolare dei diritti e, di nuovo, l'aver compiuto i “ massimi sforzi ” per impedire la disponibilità delle dette opere online .

 

Avv. Alessandro La Rosa

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