La Commissione UE: linee guida per l’adozione di misure efficaci di tutela dei diritti di proprietà intellettuale

La Commissione UE: linee guida per l’adozione di misure efficaci di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Avv. Alessandro La Rosa In un contesto in cui le imprese della UE devono sempre più misurarsi sul piano dell’innovazione, della creatività e della qualità, la proprietà intellettuale costituisce un importante strumento per accrescere la competitività di tutte le imprese, incluse le piccole e medie imprese. Da tali premesse traggono origine le linee guide sulla Direttiva “Enforcement” n. 2004/48/CE pubblicate recentemente dalla Commissione Europea. Come noto, la Direttiva fissa degli standard minimi a cui tutti gli Stati Membri devono far riferimento per assicurare un’efficace tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale. Ebbene, l’obiettivo delle linee guida è di facilitare l’interpretazione e l’applicazione della direttiva da parte delle autorità giudiziarie competenti e delle altre parti interessate. Tra i vari punti fissati dalla Commissione, si deve evidenziare come venga ribadita la necessità di garantire un adeguato risarcimento del danno ai titolari dei diritti violati. Altra questione rilevante, oggetto delle linee guida, è il bilanciamento dei diritti e degli interessi con riferimento alla portata delle ingiunzioni emesse nei confronti degli intermediari e i sistemi di filtraggio. Sul punto, nel citare il considerando 48 della Direttiva, la Commissione avalla la possibilità per le autorità giudiziarie di imporre specifici obblighi di diligenza ad esempio a determinati prestatori di servizi di hosting online al fine di impedire il caricamento di contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale. In altra parole, senza richiedere un obbligo generale di sorveglianza, viene riconosciuto un obbligo specifico di sorveglianza, ovvero di richiedere ai prestatori di servizi interessati di adempiere a un ragionevole dovere di diligenza al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite. Un’ultima osservazione viene svolta sulla portata delle ingiunzioni. La Commissione fa notare che spesso le ingiunzioni possano perdere efficacia a causa di alcune modifiche dell’oggetto per il quale il provvedimento è stato disposto. Può essere il caso, ad esempio, delle ingiunzioni di blocco di un sito web, allorché, mentre un’autorità giudiziaria competente ha emesso un’ingiunzione con riferimento a determinati nomi di dominio, possono apparire facilmente siti speculari sotto altri nomi di dominio che non sono pregiudicati dall’ingiunzione. Sul punto, in considerazione dell’art. 9, par. 1, lett. a), Direttiva Enforcement e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (C-324/09, L’Oréal contro eBay, punto 131), la Commissione evidenzia come una possibile soluzione in questi casi sia rappresentata dalle c.d. ingiunzioni dinamiche. Si tratta di ingiunzioni che possono essere emesse, ad esempio nei casi in cui lo stesso sito web diventi disponibile immediatamente dopo l’emissione di un’ingiunzione con un indirizzo IP o un URL differenti, con una formulazione tale da includere anche il nuovo indirizzo IP o l’URL, senza che si renda necessario un nuovo procedimento giudiziario per ottenere una nuova ingiunzione.
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