Le sezioni unite, secondo espressa indicazione della Corte di Giustizia europea, riconoscono al lavoratore esclusivamente il diritto al risarcimento del danno se le assunzioni di personale sono vietate o subordinate a selezione pubblica.
Un lavoratore dipendente di una fondazione lirico sinfonica addetto a mansioni di macchinista adiva il Tribunale di Roma deducendo la nullità dei termini apposti ai rapporti di lavoro intercorsi nel tempo in relazione alle produzioni di spettacoli che coincidevano con il cartellone di attività.
Respinta la domanda la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello capitolina che riteneva sufficientemente specificate le causali e comunque inammissibili le domande di conversione del rapporto ai sensi del complesso quadro normativo intervenuto per i lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche.
Il lavoratore proponeva, pertanto, ricorso per cassazione e la controversia veniva rimessa alle sezioni unite civili in ragione della divergenza tra la precedente giurisprudenza formatasi.
La Suprema Corte con sentenza n. 5542 del 22 febbraio 2023 pur ritenendo che la semplice indicazione dello spettacolo non costituisca una valida ragione oggettiva idonea a giustificare una clausola di durata del rapporto ritiene comunque non suscettibile di conversione il rapporto di lavoro a termine invalidamente stipulato.
La Cassazione, infatti, nell’esaminare la complessa normativa perviene alla conclusione che gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate.
In ogni caso la Suprema Corte riconosce il diritto al risarcimento del danno con esonero dall’onere probatorio, in ossequio alla giurisprudenza comunitaria, nel caso di contratti a termine affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee.
Avv. Nicoletta Di Lolli