La Corte di Cassazione conferma la proteggibilità di un testo giuridico ad uso tecnico professionale, laddove sia dotato di quel carattere creativo e sia quindi espressione della soggettività del suo autore.
Con sentenza n. 10300 del 29 maggio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tutelabilità di un opera letteraria, per la precisione un testo giuridico, destinata ad un uso tecnico-professionale, confermando come lo stesso possa essere dotato di carattere creativo e, quindi, essere protetto ai sensi della legge sul diritto d’autore.
Pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso – dovuta al fatto che il ricorrente, che aveva accusato la resistente di aver plagiato un regolamento fieristico anti-contraffazione dallo stesso elaborato, avrebbe nella sostanza sollecitato un accertamento di fatto come tale precluso ai Giudici di legittimità –, la Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire il concetto appena esposto e chiarire come, almeno in linea di principio, il livello di creatività di un testo giuridico ad uso tecnico-professionale non debba essere superiore a quello di qualsiasi altra opera letteraria.
Secondo la Corte, infatti, non vi è alcuna “prescrizione di «qualcosa in più» di cui un testo provvisto di una portata regolamentare - come quello di che trattasi - debba fregiarsi onde poter godere della protezione autorale”. Il che, tuttavia, e forse con una punta di contraddizione, non esclude che debba farsi una valutazione (sempre da parte del Giudice del merito) del requisito in questione “in rapporto alla speciale natura dell"'opera letteraria" in cui esso si compendia”, tanto che la Corte si esprime in termini di “peculiare connotazione che la creatività deve rivestire tenuto conto dell'oggetto e dello scopo che un testo siffatto deve soddisfare per poter godere della tutela reclamata”.
È poi interessate notare come la Corte abbia dichiarato inammissibili, per le stesse ragioni, anche gli ulteriori motivi di ricorso, evitando di pronunciarsi (purtroppo) sul tema della ripartizione dell’onere della prova in merito allo stesso requisito della creatività così come sul tema della rilevanza, a tal fine, del fatto che “si potesse dare diversa forma espressiva al medesimo contenuto”, circostanza che, nella tesi del ricorrente, avrebbe dimostrato che la propria “versione” avrebbe rappresentato “un’espressione originale e quindi creativa”.
Nonostante il dubbio lasciato dai Giudici su alcuni punti, in conclusione può comunque apprezzarsi il principio generale espresso nella sentenza in commento, secondo cui, per l’appunto, anche un testo regolamentare ad uso tecnico e professionale possa godere della tutela autorale laddove sia dotato di quella creatività che sia “espressione della soggettività del suo autore” e, quindi, “idonea a far sì che anche idee e nozioni elementari possano talora acquisire la dignità dell’opera dell’ingegno”.