Sono infondate le doglianze dell’investitore, nei confronti della banca, che dopo essere stato informato dell'inadeguatezza dell'operazione, rispetto al proprio profilo di rischio, impartisca comunque e per iscritto l'ordine di acquisto, se non dimostra che l’intermediario ha di fatto omesso di fornirgli informazioni essenziali.
Lo ha stabilito la Corte di Appello de L'Aquila, con sentenza del 14 febbraio 2017 n. 209, con la quale ha altresì affermato che, nel caso di un semplice contratto di deposito titoli, la banca non ha un obbligo di aggiornare nel tempo le informazioni fornite al momento dell'investimento, non sussistendo un obbligo di consulenza, che è configurabile solo in caso di contratto di gestione patrimoniale.