Il Tribunale di Milano impone, in via cautelare, obblighi di “stay down” agli Hosting Provider in casi di pirateria online

Il Tribunale di Milano impone, in via cautelare, obblighi di “stay down” agli  Hosting Provider in casi di pirateria online

Avv. Alessandro La Rosa

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano è tornata a pronunciarsi, in via d’urgenza, sui servizi “IPTV” (Internet Protocol Television) illegali, con due ordinanze (di conferma dei rispettivi decreti già emessi inaudita altera parte, e che non sono state oggetto di reclamo) rese nei confronti di alcuni hosting provider coinvolti nella trasmissione illecita delle partite del Campionato di Serie A di calcio.

Con tali provvedimenti, il Tribunale, nella persona del Pres. Dott. Marangoni, sul presupposto che la posizione degli intermediari di hosting coinvolti assume rilievo “in ragione della consapevolezza della illiceità delle condotte denunciate a seguito delle diffide rispettivamente ad essi trasmesse” dal titolare e dal licenziatario dei diritti audiovisivi violati, ha ordinato ai resistenti di agire “immediatamente” per “cessare la fornitura dei servizi di hosting relativi ai servizi (IPTV; n.d.r.) (…) indipendentemente dal nome a dominio utilizzato (…) o al numero di indirizzo IP (…)”.

La portata delle pronunce è senz’altro innovativa e di grande rilievo pratico. Per la prima volta è stato infatti esteso agli hosting provider, e quindi sostanzialmente ai fornitori dei supporti materiali/server attraverso i quali vengono trasmessi i contenuti, un ordine inibitorio valido anche pro futuro, che quindi fa venire meno la necessità di promuovere nuovi procedimenti in ogni caso di successiva ri-configurazione della struttura dei servizi “IPTV”, relativamente tanto alle possibili variazioni degli indirizzi IP quanto dei nomi a dominio, che potranno essere oggetto di blocco non solo nel caso in cui gli stessi assumano un diverso top level domain, ma persino quando si verifichi una variazione anche del second level domain, purché (in quest’ultimo caso) risulti un collegamento oggettivo e soggettivo con il medesimo servizio illecito offerto dal portale come precedentemente identificato (cc.dd. siti “alias”).

Se da un punto di vista giuridico è lo stesso Tribunale – nelle ordinanze di conferma dei decreti emessi inaudita altera parte – a chiarire che “l’ordine impartito proviene dall’autorità giudiziaria e che il suo contenuto – per definizione, essendo puntualmente riferito a fattispecie concrete e non astratte – impone un obbligo specifico sulla parte cui esso viene indirizzato e non attiene dunque ad una situazione anteriore all’intervento della stessa autorità”, così escludendo espressamente che possa configurarsi “l’attribuzione a carico dell’hosting provider di un obbligo di sorveglianza generale escluso dalle disposizioni di legge vigenti” (e in particolare dall’art. 17, D.Lgs. 70/2003), da un punto di vista pratico occorre evidenziare due aspetti in particolare:

  1. l’ordine prevede a carico dell’hosting provider un obbligo di cessazione tout court della fornitura dei servizi dallo stesso prestati alle piattaforme “IPTV” oggetto del provvedimento, e quindi senza alcuna limitazione temporale né territoriale, ottenendosi così l’effetto di interrompere le trasmissioni illecite a livello globale (ma in forza di un singolo provvedimento emesso da un Giudice nazionale);
  2. il fatto che sottoscrittori dei servizi di hosting oggetto dei provvedimenti siano, in prima persona, i gestori delle piattaforme “IPTV” oggetto di ricorso, permette allo stesso hosting provider di sapere, con certezza, quando un medesimo soggetto tenti di aggirare la cessazione della fornitura attraverso una nuova sottoscrizione dei medesimi servizi, imponendosi così un obbligo di “stay down” immediato a carico dell’hosting provider anche in tal caso.

Disposizioni, queste, che trovano analogie e conferme nella recente sentenza della Corte di Giustizia emessa ad esito del caso Facebook, nella causa C-18/18 del 3 ottobre 2019, dove i Giudici europei hanno per l’appunto evidenziato, tra l’altro, come un provvedimento dell’autorità giudiziaria possa (debba) essere inteso a porre fine a qualsiasi violazione e ad impedire qualsiasi ulteriore danno, senza limitazioni di portata, e come gli articoli 15 e 18 della Direttiva 2000/31/CE non prevedano limiti territoriali delle ingiunzioni agli Internet Service Provider, così ritenendo ammissibili provvedimenti inibitori con effetto potenzialmente mondiale emesse da parte di un Giudice nazionale.

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