Il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale e le operazioni di giro tra rapporti di conto corrente

Il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale e le operazioni di giro tra rapporti di conto corrente
“Secondo la giurisprudenza civile di questa Corte, in virtù del disposto normativo di cui all’art. 56 LF, la compensazione, che costituisce un altro modo di estinzione dell’obbligazione, pur presentando quindi natura solutoria e pur potendo avere un effetto preferenziale, non è suscettibile di revocatoria ex art. 67 LF anche se interviene in periodo sospetto”. Questo il principio espresso dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 19 Luglio 2022, n. 27980.

Il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale può dirsi integrato non tanto nella sottrazione del patrimonio del debitore alla garanzia della soddisfazione dei creditori, quanto nell’alterazione dolosa della scala di preferenze di soddisfazione dei creditori tramite violazione della par condicio creditorum con riferimento, per le procedure concorsuali alle disposizioni di cui all’art. 111 LF, nonché alla normativa civilistica prevista ex art. 2741 c.c.

Nella fattispecie in esame viene contestato il reato di bancarotta preferenziale a Cliente di noto Istituto Bancario integrata, secondo il giudice di merito, dall’avere effettuato un’operazione di giro tra conti correnti aperti presso la medesima Banca, l’uno attivo e l’altro passivo.

Il ricorrente assume, a propria difesa, di avere senz’altro effettuato l’operazione con intento di mera compensazione tra conti (da una parte  il credito della Banca verso il Cliente poi fallito ed il debito della stessa nei confronti di quest’ultimo) e che tale comportamento contrariamente a quanto ritenuto dalla Banca istante debba ritenersi ammesso ex art. 56 LF e dunque non revocabile ai sensi dell’art. 67 LF.

La Corte, definitivamente pronunciando, annullava con rinvio la sentenza oggetto del gravame, vagliando la difesa di parte ricorrente; nel dispositivo, difatti, la Corte esclude la sussistenza del reato di bancarotta preferenziale ritenendo necessarie ulteriori verifiche in ordine alla natura dell’operazione di giroconto ed in particolare alla riconducibilità dello stesso ad una mera operazione di compensazione che annovererebbe la fattispecie nel dispositivo di cui art. 56 LF, circostanza che, ove assodata, escluderebbe definitivamente la sussistenza della bancarotta preferenziale contestata dal giudice di appello.

Avv. Michela Chinaglia

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