Il “Rating reputazionale” non è vietato: la sentenza del Tribunale di Roma

Il “Rating reputazionale” non è vietato: la sentenza del Tribunale di Roma
Avv. Vincenzo Colarocco Con sentenza n. 5715/2018, il Tribunale di Roma ha stabilito che la mancanza di una disciplina normativa sul ‘rating reputazionale’ non osta allo sviluppo di infrastrutture capaci di attribuirlo. Nel caso di specie, una associazione impugnava il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali inibitorio del sistema di elaborazione dei dati da questa sviluppato per quantificare la reputazione di individui, persone giuridiche ed enti, pubblici e privati, assegnando loro un vero e proprio “rating”. Di avviso opposto rispetto al Garante, che aveva ritenuto che il complesso sistema di raccolta e di trattamento dei dati personali in oggetto sarebbe stato in grado di incidere sia sulla rappresentazione economica e sociale di un’ampia categoria di soggetti, sia sulla vita privata degli individui censiti, il giudice ordinario ha rilevato come siano ormai largamente diffusi gli organismi privati di valutazione e di certificazione, riconosciuti anche a fini di attestazione di qualità e/o di conformità a norme tecniche. Il Tribunale ha, dunque, stabilito che «non può negarsi all’autonomia privata la facoltà di organizzare sistemi di accreditamento di soggetti, fornendo servizi in senso lato ‘valutativi’, in vista del loro ingresso nel mercato, per la conclusione di contratti e per la gestione di rapporti economici», pertanto annullando il provvedimento del Garante, fermo il divieto di trattare i dati personali di soggetti non iscritti alla piattaforma, ancorché tratti da documenti liberamente conoscibili.
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