Il Patent Box e le novità del regime agevolativo nel 2022

Il Patent Box e le novità del regime agevolativo nel 2022
Il Patent Box, disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Cos’è il Patent Box

Introdotto con legge di Bilancio del 2015 (Legge 190/2014), l’istituto del Patent Box è un regime di tassazione agevolata per le imprese proprietarie di asset immateriali, connesso ai redditi derivanti dall’utilizzo di questi ultimi.

Lo strumento ha una duplice potenzialità: è finalizzato ad incrementare la trasformazione verso il digitale delle imprese e promuove la ricerca e lo sviluppo di beni immateriali.

Il regime è opzionale e ha una durata di cinque periodi di imposta, nei quali è irrevocabile, e successivamente rinnovabile.

Evoluzione dell’istituto

Il regime è stato oggetto di una evoluzione nel tempo.

Nella sua precedente configurazione, il Patent Box era previsto come regime fiscale opzionale con detassazione al 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se reinvestito il 90% del corrispettivo.

Nel 2017, la prima modifica ha escluso dai beni agevolabili i marchi, mentre ha incluso i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, ovvero legati da vincoli di complementarietà e secondo specifiche condizioni di legge.

Fino alla riforma del 2019 vigeva un regime ulteriore definito come ruling obbligatorio (in caso di utilizzo diretto del bene immateriale) e ruling facoltativo (in caso di utilizzo indiretto e nell’ambito di operazioni infragruppo) – per ruling intendendosi il previo accordo con l’Agenzia delle Entrate, con definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo degli asset intangibili o dalle plusvalenze derivanti dalla cessione delle stesse.

Con decreto legge n. 34 del 2019 viene prevista la facoltà generica di autoliquidazione del beneficio fiscale e viene dunque data possibilità direttamente ai i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione ovvero in documentazione predisposta secondo apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ciò con l’obiettivo di semplificare la procedura.

La nuova disciplina: i soggetti beneficiari e beni eleggibili a regime

L’istituto è stato ancora una volta riformato nel 2021.

Le modifiche non hanno coinvolto i potenziali beneficiari del regime di agevolazione che restano tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalle loro dimensioni o dalla forma giuridica e anche ove non residenti in Italia, purché residenti in Paesi con i quali sia in vigore un trattato per evitare la doppia imposizione.

È stato invece modificato invece l’ambito oggettivo di applicazione e, dunque, i beni immateriali che sono assoggettabile al regime. La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 10 e 11 della legge n. 234 del 2021) ha infatti limitato l’agevolazione ai seguenti beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa:

  • Software protetto da copyright;
  • Brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche, relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modelli di utilità, i brevetti certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • Disegni e modelli giuridicamente tutelabili.

Viene inoltre modificata la definizione di attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) agevolabile.

Se la previgente normativa faceva riferimento alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate “allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento” del valore dei beni agevolabili, il Patent Box 2022 fa riferimento alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla “creazione e allo sviluppo” dei beni immateriali eleggibili. Resta invariata la possibilità di svolgere attività di R&S anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Modalità di calcolo

Il nuovo regime agevolativo si sostanzia in una “super deduzione”, valida sia ai fini IRES che IRAP, del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti a decorrere dal periodo d’imposta in cui il bene agevolabile ottiene il titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. L’agevolazione è applicabile a partire dall’esercizio 2021 ed è subordinata all’esercizio di un’opzione della durata di cinque periodi di imposta, irrevocabile e rinnovabile.

L’agenzia delle entrate ha anche precisato la possibilità di transitare dal vecchio al nuovo regime secondo le disposizioni contenute in un suo provvedimento attuativo (link).

In detto decreto attuativo viene in aggiunta dettagliata la documentazione da presentare per il recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione ridotta. Il dettaglio delle informazioni è suddiviso in Sezione A (contenente informazioni relative alla struttura partecipativa dell’impresa e attività rilevanti svolte con imprese associate o commissionate a terzi dipendenti ecc.) e Sezione B (contenente informazioni specifiche sulle spese agevolabili, costo del personale ecc.).

Il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente provvedimento deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione e la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Avv. Maria Giorgia Mazzili

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