Il parere dell’Avvocato Generale UE nella Causa C-264/19 Constantin Film Verleih GmbH contro YouTube LLC

Il parere dell’Avvocato Generale UE nella Causa C-264/19 Constantin Film Verleih GmbH contro YouTube LLC

Avv. Alessandro La Rosa

Lo scorso 2 aprile c.a. l’Avvocato Generale HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE ha pubblicato il proprio parere sulla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), relativa all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE e, nel dettaglio, afferente alla questione se gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e gli indirizzi IP utilizzati da utenti che senza la necessaria autorizzazione hanno caricato sulla piattaforma di video sharing “YouTube” opere audiovisive di terzi (i.e della Costantin Film) rientrino tra le informazioni ostensibili secondo la lettera della norma sopra citata.

Tale norma stabilisce che gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione o da soggetti terzi che abbiano la disponibilità di tali informazioni. In particolare, la norma chiarisce che le dette informazioni comprendono “nome e indirizzo” dell’autore della violazione.

L’Avvocato Generale risponde negativamente alla questione posta dal Bundesgerichtshof: affermando che “un’interpretazione «dinamica» o teleologica di detta disposizione … deve essere esclusa in un contesto del genere” in quanto la norma oggetto di interpretazione “non offre un margine di interpretazione sufficiente … per includere le informazioni menzionate nelle questioni pregiudiziali”. A ritenere diversamente, sostiene l’Avvocato Generale, si finirebbe per ostacolare la tutela dei dati personali ridisegnando il delicato equilibrio voluto dal legislatore tra gli interessi contrapposti in gioco (quello del titolare dei diritti di proprietà intellettuale a conoscere i dati identificativi dell’autore diretto dell’illecito e quello della tutela dei dati personali dello stesso). In sostanza, stando all’interpretazione qui in commento, i termini “nome e indirizzo” non possono afferire che al “nome e all’indirizzo” fisico dell’autore della violazione. Evidentemente l’interprete ha dimenticato che l’obiettivo della direttiva in parola è quello di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (considerando 10) e proprio la direttiva dà atto del fatto che “la diffusione dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata”. La domanda che probabilmente l’AG non si è posto è: quanti utenti della rete che pubblicano materiale illecito online forniscono il proprio nome (reale) e il proprio indirizzo fisico al gestore di una video sharing platform?

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