Il paragrafo 6 dell’art. 17: Il regime di responsabilità specifico per i nuovi fornitori di servizi

Il paragrafo 6 dell’art. 17: Il regime di responsabilità specifico per i nuovi fornitori di servizi
Il paragrafo 6 dell’art. 17 prevede un regime di responsabilità specifico per i c.d. “nuovi” fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, ovvero quei fornitori i cui servizi sono disponibili da meno di tre anni ed aventi un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di Euro.

Le linee guida contenute nella Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo del 4 giugno 2021 nonché il considerando 67 della Direttiva in commento, chiariscono che alla base della previsione di tale regime di responsabilità meno gravoso, vi è la necessità specifica di supportare lo sviluppo delle start up europee che operano tramite il caricamento degli utenti, apponendo loro obblighi meno stringenti rispetto a quelli previsti genericamente dal paragrafo 4 del medesimo articolo.

Fra le imprese individuate come sopra descritto, il paragrafo 6 dell’art. 17 individua due categorie di “nuovi” fornitori di servizi.

La prima è composta dai “nuovi” fornitori di servizi aventi meno di 5 milioni di visitatori unici mensili, i quali sono tenuti "solamente" a fare del loro meglio per ottenere un’autorizzazione dal titolare del diritto come prescritto dall’articolo 17, paragrafo 4, lett. a) e devono rispettare l’obbligo di “notice and take down ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, lett. c) prima parte.

Alla seconda categoria appartengono invece i “nuovi” fornitori di servizi aventi più di 5 milioni di visitatori unici mensili, i quali, oltre agli obblighi prescritti appena indicati per gli operatori con meno di 5 milioni di visitatori unici mensili, devono anche rispettare l’obbligo di “stay down, prescritto dall’articolo 17, par. 4, lett. c).

Nel valutare se i “nuovi” fornitori di servizi abbiano rispettato gli obblighi appena elencati, le linee guida invitano a tener conto del principio di proporzionalità stabilito dall’articolo 17, par. 5: ciò significa che i “massimi sforzi” che ci si può aspettare dai “nuovi” fornitori di servizi per ottenere l’autorizzazione dal titolare del diritto varieranno a seconda delle loro caratteristiche.

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Sara Maria Mucchietto

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