Il licenziamento del dirigente

Il licenziamento del dirigente
Licenziamento del dirigente: nozione 

Il dirigente è colui che, nell'ambito dell'azienda, esercita un ampio potere di determinazione delle scelte operative e organizzative in condizione di sostanziale autonomia, tanto da essere definito un vero e proprio “alter ego” dell'imprenditore .

La legge non regolamenta la figura del  dirigente: sono i contratti collettivi e la giurisprudenza a contenere l'indicazione dei requisiti della categoria dirigenziale e ad individuare alcune figure tipiche di dirigente.

Facendo riferimento ai contratti collettivi, si nota come questi richiamino la nozione dell'articolo 2094 del codice civile, riferita al prestatore di lavoro subordinato, in particolare prescrivendo che il dirigente debba essere necessariamente in possesso di un “elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ”. 

Tuttavia, una tale definizione resta ancora troppo generica ai fini che ci interessano; solo la giurisprudenza è riuscita a definire meglio la figura dirigenziale, ponendo maggiore attenzione alle funzioni da queste svolte e intraprendendo sforzi classificatori.

Nel dettaglio, la giurisprudenza prevalente riconosce come dirigente il lavoratore subordinato fornito di un elevato grado di responsabilità verso l'imprenditore, cui presta una collaborazione di carattere prevalentemente intellettuale, per coordinare l'attività aziendale nella sua totalità o in alcuni suoi grandi rami autonomi.

La disciplina del licenziamento dei dirigenti

La disciplina inerente il licenziamento dei dirigenti si distingue rispetto a quella ordinaria riferibile ai rapporti di lavoro subordinato e, per tale ragione, è stata oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di Cassazione volte a definirne i tratti caratteristici.

È bene notare, inoltre, come sulla base delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al dirigente si applichi sempre la tutela di cui all'articolo 7 della Legge 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), al pari di ogni altro lavoratore, anche privo di funzioni direttive.

Le garanzie procedimentali di cui all'articolo 7 St. Lav. si distinguo, inoltre, a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa e, quindi, senza differenze tra dirigenti  apicali  e altri appartenenti alla stessa categoria.

La “giustificatezza” del licenziamento

Come da giurisprudenza consolidata, la nozione di giustificatezza è del tutto autonoma e svincolata da quella di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento; conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai rapporti generali di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, in quanto maggiori poteri presuppongono una maggiore intensità della fiducia e uno spazio più ampio ai fatti idonei scuoterla (Cassazione, 6950/2019).

Pertanto, ai fini della giustificazione del recesso, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore - tenuto conto anche dell'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente - e, come tale, atto a escludendo l'arbitrarietà del licenziamento.

Infatti, in considerazione della particolare posizione ricoperta dal dirigente, il rapporto fiduciario potrebbe essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative dell'azienda, o da una importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro ovvero da un comportamento extra-lavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente (Cassazione, 2205/2016).

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di licenziare in tronco il dirigente, seppur secondo i parametri della giustificatezza, egli sarà comunque obbligato a versargli una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso, computato nell 'anzianità agli effetti del TFR, e soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali.

 

Avv. Francesca Frezza

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