Il jobs act approda in corte di giustizia

Il jobs act approda in corte di giustizia
Avv. Francesca Frezza Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 agosto 2019, ha rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2015. Secondo il dott. Pazienza, infatti, il regime sanzionatorio meramente indennitario previsto per i licenziamenti disciplinati dall’art. 10 del d.lgs 23/15 è oggettivamente differente in senso peggiorativo rispetto a quello previsto dall’art. 5, 3° co. della legge 23 luglio 1991 n. 223, novellato dalla legge 92/12, che prevede per la ipotesi di violazione dei criteri di scelta la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre il versamento dei contributi. Il caso riguarda una lavoratrice licenziata unitamente ad altri colleghi all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. Alla lavoratrice in questione, a differenza degli altri colleghi, trovano pacifica applicazione gli artt. 1, secondo comma e 10 del D.lgs 4 marzo 2015 n. 23, in quanto originariamente assunta con un contratto di lavoro a termine in data antecedente al 7 marzo, ossia in data 14 gennaio 2013, convertito a tempo indeterminato in data successiva, con conseguente applicazione della disciplina del cd. contratto di lavoro a tutele crescenti. La data di costituzione del rapporto determinerebbe l’applicazione del regime previsto dall’art. 18 Stat. Lav., in quanto antecedente al 7 marzo 2015: tuttavia la circostanza che il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato in data 31.03.2015, ossia in una data successiva al 7 marzo 2015 impone l’applicazione della nuova normativa in forza della previsione del secondo comma dell’art. 1 che estende ai rapporti di lavoro trasformati il campo di applicazione della nuova disciplina. Tale differente disciplina comporta che, con riferimento alla medesima procedura di licenziamento collettivo e di fronte alla medesima violazione di legger, alcuni lavoratori abbiano ottenuto la reintegra nel posto di lavoro mentre alla lavoratrice in questione spetterebbe esclusivamente una tutela indennitaria. Tale disparità di disciplina sussisterebbe, quindi, per il solo fatto che tale lavoratrice si è vista convertire a tempo indeterminato il rapporto in data successiva all’entrata in vigore del cd. jobs act. Secondo il Giudice di Milano, che ha accolto l’eccezione sollevata dai legali della ricorrente, sarebbero violati sia i principi di parità di trattamento e di non discriminazione contenuti nella direttiva europea 99/70, sia la tutela contro i licenziamenti illegittimi stabilita dagli artt. 20 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell`Unione Europea. In particolare, il Giudice del Tribunale di Milano nel provvedimento di rinvio chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni; 1) “Se i principi di parità di trattamento e di non discriminazione contenuti nella clausola 4 della direttiva 99/70/CE sulle condizioni di impiego ostino alle previsioni normative dell’art. 1, secondo comma e dell’art. 10 del D.lgs 23/15 che, con riferimento ai licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta, contengono un duplice regime differenziato di tutela in forza del quale viene assicurata nella medesima procedura una tutela adeguata, effettiva e dissuasiva ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti in data antecedente al 7 marzo 2015, per i quali sono previsti i rimedi della reintegrazione ed il pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro e introduce, viceversa, una tutela meramente indennitaria nell’ambito di un limite minimo ed un limite massimo di minore effettività ed inferiore capacità dissuasiva per i rapporti di lavoro a tempo determinato aventi una pari anzianità lavorativa, in quanto costituiti precedentemente a tale data, ma convertiti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015”; 2) “Se le previsioni contenute negli artt. 20 e 30 della Carta dei diritti e nella direttiva 98/59/CE ostino ad una disposizione normativa come quella di cui all’art. 10 del d.lgs 23/15 che introduce per i soli lavoratori assunti (ovvero con rapporto a termine trasformato) a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, una disposizione secondo cui, in caso di licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta, diversamente dagli altri analoghi rapporti di lavoro costituiti in precedenza e coinvolti nella medesima procedura, la reintegrazione nel posto di lavoro e che introduce, viceversa, un concorrente sistema di tutela meramente indennitario, inadeguato a ristorare le conseguenze economiche derivanti dalla perdita del posto di lavoro e deteriore rispetto all’altro modello coesistente, applicato ad altri lavoratori i cui rapporti hanno le medesime caratteristiche con la sola eccezione della data di conversione o costituzione”. Con questo provvedimento di rinvio, pertanto, si mette nuovamente in discussione, sotto altro profilo, la legittimità della disciplina del cd. jobs act.
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