Avv. Vincenzo Colarocco
Concordemente con quanto previsto ai sensi dell’art. 70, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), il Comitato Europeo per la protezione dei dati (“EDPB” o il “Comitato”), in data 2 dicembre 2019, ha adottato delle linee guida riguardo al rapporto tra diritto all’oblio e motori di ricerca (in seguito le “Linee Guida”, rinvenibili, in lingua inglese, al seguente link: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-52019-criteria-right-be-forgotten-search_it). Obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire una corretta interpretazione del diritto all’oblio (ex art. 17 GDPR) e del diritto di opposizione al trattamento (ex art. 21 GDPR) alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea all’esito del noto caso C-131/12 (Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos “AEPD” e Mario Costeja González, sentenza del 13 maggio 2014). In premessa l’EDPB evidenzia come ciascuna richiesta di cancellazione dovrà rintracciare la propria legittimazione nell’ampio novero di casistiche previste dall’art. 17 GDPR, precisando come, nella prassi, risulteranno più frequenti – nonché più pertinenti – alcune basi legali piuttosto che altre. Ad esempio il Comitato sottolinea come, nel caso in cui un interessato ritenga che una notizia a sé afferente risulti ormai obsoleta, potrà motivare la propria richiesta di oblio dai motori di ricerca in forza della previsione di cui all’art. 17, par. 1, lett. a) GDPR concernente i casi in cui i “dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati”. Al contrario, sembra improbabile che una richiesta di cancellazione venga presentata in forza di una revoca del consenso in precedenza espresso (ex art. 17, par. 1, lett. b) GDPR) poiché, qualora effettivamente sussista un consenso a legittimare il trattamento, tale consenso sarà stato fornitore all’editore web e non al motore di ricerca che indicizza i dati. Le Linee Guida, quindi, si concentrano sulle ipotesi in cui, in linea con quanto disposto ai sensi dell’art. 17, par. 3, GDPR i titolari del trattamento possono non dar seguito ad una richiesta di cancellazione. Tra le dette circostanze – complessivamente ricavabili dal summenzionato articolo – l’EDPB si focalizza sulla casistica più complessa: il bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto alla libertà di espressione e di informazione rilevando come, inevitabilmente, nell’ambito della detta valutazione, rileveranno una pluralità di fattori quali: la natura dei dati in questione ed il relativo grado di “sensibilità”; il concreto interesse degli utenti di internet nell’accedere alle informazioni di cui si richiede la cancellazione; l’eventuale ruolo pubblico rivestito dall’interessato richiedente.
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