Il perfezionamento del contratto di mutuo, appartenente alla categoria dei contratti c.d. reali, è subordinato al conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario. Per giurisprudenza granitica, al fine di verificare l’idoneità del contratto di mutuo titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre accertare che lo stesso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
L’efficacia esecutiva del contratto di mutuo: l’immediata disponibilità giuridica delle somme erogate
Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro, dunque con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario. Ne consegue che la traditio può dirsi realizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata in favore del mutuatario, poiché con tale operazione il mutuante crea, tramite l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo e autosufficiente titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Il trasferimento dell’immediata disponibilità giuridica della somma mutuata soddisfa il requisito della realità del contratto di mutuo, essendo all’uopo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario e la conseguente locupletazione del patrimonio del mutuante.
In altri termini nelle operazioni bancarie la consegna non si configura più solo in termini materiali, bensì avuto riguardo al crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili; dunque può ritenersi perfezionata anche in caso di accreditamento in conto corrente della medesima, essendo sufficiente che il mutuatario acquisisca la disponibilità giuridica della somma.
La consegna, quindi, si presenta come creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica della somma mutuata in favore del mutuatario. In particolare, dall’operazione di mutuo deve in ogni caso risultare che la somma è entrata effettivamente nella disponibilità giuridica del mutuatario, il quale può quindi in concreto utilizzarla. Pertanto, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo la consegna della res mutuata in capo al mutuatario non deve essere intesa solo come meccanico trasferimento della somma convenuta, essendo sufficiente, affinché il contratto possa dirsi perfezionato, il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro.
Quando il contratto di mutuo non è titolo esecutivo: il contratto di mutuo “condizionato”
Generalmente il contratto di mutuo costituisce un titolo esecutivo e pertanto il mutuante, in caso di inadempimento del mutuatario, è legittimato a notificare l’atto di precetto in forza del contratto stesso.
Tuttavia il contratto di mutuo si considera titolo esecutivo solo quando trasmetta con immediatezza la disponibilità giuridica della res mutuata.
Invero, in caso di mutuo condizionato, pur se stipulato con atto pubblico notarile, lo stesso si considera inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, poiché non integra un credito dotato dei requisiti di assolutezza e di certezza. Nel mutuo condizionato, infatti, le parti, pattuiscono che la consegna della somma mutuata, sia vincolata in un deposito cauzionale posto a garanzia dell’adempimento di una diversa e autonoma obbligazione. Dunque, se il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna al mutuatario della somma erogata, lo stesso deve poter compiere atti dispositivi degli importi ricevuti.
Per contro, nel contratto di mutuo condizionato, caratterizzato dalla persistente disponibilità presso la mutuante delle somme erogate a garanzia dell’avverarsi delle condizioni ivi previste, non può dirsi perfezionata la disponibilità giuridica della somma.
Questo accade, nello specifico, quando la dazione di denaro viene differita ad un tempo successivo, non per un interesse del mutuatario bensì del mutuante. Orbene, nel caso specifico, il contratto di mutuo che non integri l’esistenza di una attuale obbligazione avente ad oggetto le somme di denaro erogate non può assumere valore di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente per la sola integrazione di un separato e successivo atto di erogazione e quietanza, poiché in tale ipotesi il contratto di mutuo riguarderebbe debiti pecuniari meramente eventuali e futuri e dunque incerti. La somma di denaro, pertanto, risultando vincolata e giacente presso il mutuante, non può ritenersi disponibile per il mutuatario e, conseguentemente, deve escludersi la sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
Conclusioni
In sintesi al fine di conferire valenza di titolo esecutivo al contratto di mutuo, in ragione all’obbligazione restitutoria della res mutuata, il contratto de quo deve contenere gli elementi strutturali ed essenziali dell’obbligazione di restituzione delle somme che si assumono erogate, sì da attribuire certezza ed autonomia all’obbligazione ivi contenuta.
Avv. Daniele Franzini e Dott.ssa Micol Marino